Art. 22 Informativa integrativa in caso di ricorso alla riassicurazione non tradizionale 1. L'impresa, nell'ipotesi in cui ricorra alla riassicurazione non tradizionale, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di riassicurazione finite, nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS ai sensi dell'art. 309, paragrafo 5, lettera a), degli atti delegati, dell'art. 47-quater del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce una descrizione in merito alle finalita' e alle principali caratteristiche del contratto, unitamente al trattamento contabile delle relative partite e degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dello stesso sul bilancio dell'impresa cedente, nonche' specifica evidenza dell'eventuale rilevanza assunta dagli stessi ai fini del possesso dei requisiti di vigilanza prudenziale. L'informativa dovra' fornire la descrizione dei principali rischi per i quali si e' utilizzata la riassicurazione non tradizionale. 2. L'informativa di cui al comma 1 e' resa anche nell'ipotesi di accentramento o decentramento dell'attivita' di riassicurazione non tradizionale nel gruppo.