Art. 22 
 
             Informativa integrativa in caso di ricorso 
                alla riassicurazione non tradizionale 
 
  1. L'impresa, nell'ipotesi in cui ricorra alla riassicurazione  non
tradizionale, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di
riassicurazione  finite,   nell'ambito   dell'informativa   trasmessa
all'IVASS ai sensi dell'art. 309, paragrafo 5, lettera a), degli atti
delegati,  dell'art.  47-quater   del   Codice   e   delle   relative
disposizioni di attuazione, fornisce una descrizione in  merito  alle
finalita' e alle principali caratteristiche del contratto, unitamente
al trattamento contabile  delle  relative  partite  e  degli  effetti
economici,  patrimoniali  e  finanziari  dello  stesso  sul  bilancio
dell'impresa  cedente,  nonche'  specifica  evidenza   dell'eventuale
rilevanza assunta dagli stessi ai fini del possesso dei requisiti  di
vigilanza prudenziale. L'informativa dovra'  fornire  la  descrizione
dei principali rischi per i quali si e' utilizzata la riassicurazione
non tradizionale. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 e' resa  anche  nell'ipotesi  di
accentramento o decentramento dell'attivita' di  riassicurazione  non
tradizionale nel gruppo.