Art. 13 
 
                 Societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  i  commi  353,
354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3,  comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha
effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'art. 2, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche'  delle  societa'  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e'
soppresso. 
  4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa' e associazioni sportive»; 
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa'»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa'  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «a  disposizione  di  societa'  e  associazioni   sportive
dilettantistiche». 
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa'  sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro  nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  di  10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024.  Le
suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo  sport  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si  provvede
mediante le maggiori  entrate  e  le  minori  spese  derivanti  dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1, dell'art. 3, della citata legge
          n. 212 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 8. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
          1. (Omissis). 
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione con riferimento: 
                a) alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          prevedono discipline specifiche riguardanti il  trattamento
          economico  e  normativo,  in  ragione   delle   particolari
          esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 
                b) alle  collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di
          professioni  intellettuali  per  le  quali  e'   necessaria
          l'iscrizione in appositi albi professionali; 
                c) alle attivita' prestate nell'esercizio della  loro
          funzione dai componenti degli organi di  amministrazione  e
          controllo delle societa' e dai  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni; 
                d) alle collaborazioni rese a fini  istituzionali  in
          favore   delle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche  affiliate   alle   federazioni   sportive
          nazionali, alle discipline sportive associate e  agli  enti
          di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
          individuati e disciplinati  dall'art.  90  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289; 
                d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
          produzione e della realizzazione  di  spettacoli  da  parte
          delle fondazioni di cui al decreto  legislativo  29  giugno
          1996, n. 367. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 24, 25 e  26  dell'art.
          90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge  finanziaria  2003),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). - 1.-23. (Omissis). 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, (( a tutte le societa' e associazioni  sportive.
          )) 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'art. 29 della presente legge, nei casi  in  cui  l'ente
          pubblico territoriale non intenda gestire direttamente  gli
          impianti  sportivi,  la  gestione  e'   affidata   in   via
          preferenziale   a   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti  ((
          a  disposizione  di  societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche )) aventi sede nel medesimo comune in  cui
          ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».