Art. 13
Societa' sportive dilettantistiche
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353,
354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'
soppresso.
4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa' e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: «a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede
mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1, dell'art. 3, della citata legge
n. 212 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
1. (Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 26 dell'art.
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1.-23. (Omissis).
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, (( a tutte le societa' e associazioni sportive.
))
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti ((
a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche )) aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».