Art. 14
Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni (( di euro ))
per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno
2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di
euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di
70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per
l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno
2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )),
valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di
euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in
67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per
l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni
di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in
71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per
l'anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9
milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno
2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro
per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7
milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027
e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall'anno 2028, si
provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l'anno )) 2018 e a 7,4
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l'anno 2018, a 42,5
milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020
e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2021,
mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma
6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni
di euro per l'anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l'anno
2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro
per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6
milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno
2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di
euro per l'anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a
decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori
spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica, (( l'Istituto nazionale della previdenza sociale ))
provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori
entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le
relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo
al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle
eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle
note all'art. 1-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.».
- Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1-bis.