Art. 19 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti: 
  a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art.  14  del
Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo; 
  b) le Sim, purche' siano autorizzate  ai  sensi  dell'art.  19  del
Testo unico dell'intermediazione finanziaria  e  siano  iscritte  nel
relativo albo; 
  c) gli intermediari finanziari, purche'  siano  iscritti  nell'Albo
unico di cui all'art. 106 del Testo unico bancario; 
  d) gli istituti di pagamento, purche'  siano  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'art. 114-septies del Testo unico bancario; 
  e) Poste italiane spa - Divisione servizi di bancoposta. 
  2. Per ottenere l'iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui  al
comma 1 devono: 
  a)  avere  affidato,  tenendo  conto  delle  dimensioni   e   della
complessita' dell'attivita' svolta, la responsabilita' dell'attivita'
di distribuzione assicurativa ad una o piu' persone fisiche aventi le
caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq); 
  b) non essere partecipati in misura superiore al  dieci  per  cento
del proprio capitale in maniera  tale  da  impedire  l'esercizio  dei
poteri di vigilanza  da  parte  dell'IVASS  secondo  quanto  previsto
dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice; 
  c) non avere stretti legami con persone fisiche  o  giuridiche  che
impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte  dell'IVASS
secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al
comma 1 comunicano nella domanda di  iscrizione,  rispettivamente,  i
nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone  fisiche  o
giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al  dieci  per
cento  del  proprio  capitale  e  il  relativo  importo,  nonche'   i
nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui  hanno  stretti
legami e attestano che  tali  partecipazioni  o  stretti  legami  non
impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte  dell'IVASS
secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.