Art. 19 Requisiti per l'iscrizione 1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti: a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo; b) le Sim, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo; c) gli intermediari finanziari, purche' siano iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 del Testo unico bancario; d) gli istituti di pagamento, purche' siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 114-septies del Testo unico bancario; e) Poste italiane spa - Divisione servizi di bancoposta. 2. Per ottenere l'iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono: a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta, la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa ad una o piu' persone fisiche aventi le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera qq); b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice; c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 3. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonche' i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice.