Art. 20 Requisiti del responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa 1. Il responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all'art. 19 deve: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice; b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalita' e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti: i) mercati assicurativi e finanziari; ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario; iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse; iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attivita' di distribuzione; v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari. 2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della societa' o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessita', anche operativa, tipologia di attivita' svolta e i rischi ad essa connessi. 3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 e' accertata dall'organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate e' fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione e' conservata ai sensi dell'art. 67. 4. L'intermediario di cui all'art. 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l'insussistenza, comunica all'IVASS, entro il termine di cui all'art. 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.