Art. 20 
 
Requisiti   del   responsabile   dell'attivita'   di    distribuzione
                            assicurativa 
 
  1. Il responsabile dell'attivita' di distribuzione assicurativa dei
soggetti di cui all'art. 19 deve: 
  a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.  110,  comma
1, del Codice; 
  b)  essere  scelto  tra  persone  in  possesso  di  una  comprovata
professionalita' e competenza in  materia  assicurativa,  bancaria  e
finanziaria. Ai fini  di  tale  valutazione  rilevano  la  conoscenza
teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione,  e  pratica,
conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o  in
corso, posseduta nei seguenti ambiti: 
  i) mercati assicurativi e finanziari; 
  ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario; 
  iii) assetti organizzativi e di  governo  societario,  ivi  inclusi
quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti
di interesse; 
  iv) gestione dei rischi connessi  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione; 
  v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari. 
  2. I criteri adottati per le valutazioni di cui  al  comma  1  sono
definiti nelle  politiche  aziendali,  tenendo  in  considerazione  i
compiti inerenti  al  ruolo  ricoperto  e  le  caratteristiche  della
societa' o del gruppo cui  la  stessa  appartiene,  in  termini,  tra
l'altro, di dimensioni e complessita', anche operativa, tipologia  di
attivita' svolta e i rischi ad essa connessi. 
  3. La verifica dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  e'  accertata
dall'organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate  e'  fornita
adeguata evidenza nella delibera  di  assegnazione  dell'incarico  di
responsabile  dell'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  e   la
relativa documentazione e' conservata ai sensi dell'art. 67. 
  4. L'intermediario di cui all'art.  19  assicura  il  possesso  nel
continuo dei requisiti di cui al comma  1  in  capo  al  responsabile
dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  e,  ove  ne  riscontri
l'insussistenza, comunica all'IVASS, entro il termine di cui all'art.
43, comma 3, lettera c), il  nominativo  del  nuovo  responsabile  in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.