Art. 36 Titoli valutabili 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 11; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6; 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2; 4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2; 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2; 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 2; B) titoli di cultura, fino a punti 6: 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 2; 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5; 6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5. 2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima: a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia; b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi; c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianita' di servizio sulla base di fasce di anzianita', tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.