Art. 36 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
    A) titoli di servizio, fino a punti 25: 
      1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 11; 
      2) rapporti informativi  e  giudizi  complessivi  del  triennio
anteriore, fino a punti 6; 
      3) incarichi speciali  conferiti  con  provvedimento  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,  nonche'
da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione
vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2; 
      4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame
o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali
il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di
appartenenza, annotati nello stato matricolare,  con  esclusione  dei
corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2; 
      5) lavori originali elaborati per il servizio che il  candidato
ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciali
incarichi conferitigli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici
o  amministrativi,  ovvero  su  questioni  di   particolare   rilievo
attinenti  ai  servizi  dell'Amministrazione,  annotati  nello  stato
matricolare, fino a punti 2; 
      6) ricompense al valor militare, al  valor  civile,  al  merito
civile,  per   meriti   straordinari   e   speciali,   per   lodevole
comportamento  e  le  onorificenze  dell'Ordine  «Al   Merito   della
Repubblica Italiana», fino a punti 2; 
    B) titoli di cultura, fino a punti 6: 
      1)  diploma  di  laurea  diverso  da  quello   necessario   per
l'ammissione al concorso, fino a punti 2; 
      2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
fino a punti 3; 
      3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5; 
      4)   abilitazioni   all'insegnamento   o    all'esercizio    di
professioni, fino a punti 1,5; 
      5) master universitari di primo o di secondo  livello,  fino  a
punti 1,5; 
      6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5; 
      7) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      8)  conoscenza  certificata  delle  procedure  e  dei   sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino  a
punti 0,5. 
  2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma  1,  la  commissione
esaminatrice  determina,  in  sede  di  prima  riunione,   i   titoli
valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili  anche
sulla base dei seguenti criteri di massima: 
    a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli  attinenti  ai
compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia; 
    b) attribuzione di un  diverso  punteggio  agli  incarichi  e  ai
servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed  alla
durata degli stessi; 
    c) attribuzione di un diverso punteggio  relativo  all'anzianita'
di servizio sulla base di fasce di anzianita', tenuto anche conto dei
periodi inferiori all'anno. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.