Art. 24 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il  seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,  la  corte  di
appello  pone  a  carico  della  parte  privata   che   ha   proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
    b) all'articolo 17, al comma 3-bis  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e'  inserita
la seguente:  «sintetica»  e  le  parole  «La  mancata  comunicazione
comporta l'inammissibilita' della  proposta»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  procuratore  nei  dieci  giorni  successivi  comunica
all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le
indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore  concorda
con l'autorita' proponente modalita' per la  presentazione  congiunta
della proposta.»; 
      2) la lettera d) e' abrogata; 
    c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo  le  parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti:  «di  cui
al primo periodo»; 
    d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis,  del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e
all'articolo 640-bis del codice penale». 
  (( 1-bis. Le disposizioni degli articoli 83,  comma  3-bis,  e  91,
comma 1-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2019. )) 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 17,  19  e  67
          del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Impugnazioni).  -  1.  Il  procuratore  della
          Repubblica, il procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello e l'interessato e il suo difensore  hanno  facolta'
          di proporre ricorso alla  corte  d'appello,  anche  per  il
          merito. 
              1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza  ritardo,
          trasmette il  proprio  fascicolo  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello competente per  il  giudizio  di
          secondo grado. Al termine del procedimento di primo  grado,
          il procuratore della  Repubblica  forma  un  fascicolo  nel
          quale vengono raccolti tutti gli elementi  investigativi  e
          probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione  del
          tribunale. Gli atti inseriti nel  predetto  fascicolo  sono
          portati immediatamente a conoscenza delle  parti,  mediante
          deposito nella segreteria del procuratore generale. 
              2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e  deve  essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento. La corte  d'appello  provvede,  con  decreto
          motivato,  entro  trenta  giorni  dalla  proposizione   del
          ricorso.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. Il presidente  dispone  che  il  procedimento  si
          svolga in pubblica udienza quando l'interessato  ne  faccia
          richiesta. 
              2-bis. La corte di appello annulla il decreto di  primo
          grado qualora riconosca che il tribunale  era  incompetente
          territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta  nei
          motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli  atti
          al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria
          di incompetenza non produce  l'inefficacia  degli  elementi
          gia' acquisiti. Si applica l'art. 7, comma 10-quater, primo
          periodo. 
              2-ter. Le disposizioni del  comma  2-bis  si  applicano
          anche qualora la proposta sia stata  avanzata  da  soggetti
          non legittimati ai sensi  dell'art.  5  e  l'eccezione  sia
          stata riproposta nei motivi di impugnazione. 
              2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la
          corte di appello pone a carico della parte privata  che  ha
          proposto   l'impugnazione   il   pagamento   delle    spese
          processuali. 
              3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
          pubblico ministero e dell'interessato e del suo  difensore,
          entro dieci giorni. La Corte  di  cassazione  provvede,  in
          camera di consiglio, entro trenta giorni  dal  ricorso.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo. 
              3-bis. In caso di ricorso per cassazione  si  applicano
          le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove  ricorrano  le
          ipotesi ivi previste. 
              4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto,  per
          la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in
          quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
          riguardanti la proposizione  e  la  decisione  dei  ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.». 
              «Art.  17  (Titolarita'  della  proposta).  -  1.   Nei
          confronti delle persone indicate all'art. 16 possono essere
          proposte  dal  procuratore  della  Repubblica   presso   il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove  dimora   la
          persona,   dal   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,  dal  questore  o   dal   direttore   della
          Direzione investigativa antimafia le misure di  prevenzione
          patrimoniali di cui al presente titolo. 
              2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere  c),
          i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze  spettanti
          al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo  del   distretto   sono   attribuite   anche   al
          procuratore della Repubblica presso il  tribunale  nel  cui
          circondario dimora la persona, previo coordinamento con  il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto. Nei medesimi casi,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione, le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere esercitate anche dal  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente. 
              3. Salvo quanto previsto  al  comma  2,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione richieste ai sensi  del  presente  decreto,  le
          funzioni  di  pubblico  ministero   sono   esercitate   dal
          procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
              3-bis.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso   il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto,  attraverso   il
          raccordo informativo con il questore  e  con  il  direttore
          della Direzione investigativa antimafia relativamente  alle
          misure di prevenzione di cui al presente titolo,  cura  che
          non si  arrechi  pregiudizio  alle  attivita'  di  indagine
          condotte anche  in  altri  procedimenti.  A  tal  fine,  il
          questore territorialmente competente e il  direttore  della
          Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: 
                a) dare immediata comunicazione dei nominativi  delle
          persone  fisiche  e  giuridiche  nei  cui  confronti   sono
          disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti
          dall'art. 19; 
                b) tenere costantemente  aggiornato  e  informato  il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; 
                c) dare comunicazione sintetica  per  iscritto  della
          proposta  al  procuratore  della   Repubblica   presso   il
          tribunale del capoluogo del distretto almeno  dieci  giorni
          prima della sua presentazione al tribunale. Il  procuratore
          nei  dieci   giorni   successivi   comunica   all'autorita'
          proponente l'eventuale sussistenza  di  pregiudizi  per  le
          indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore
          concorda  con  l'autorita'  proponente  modalita'  per   la
          presentazione congiunta della proposta; 
                d) (abrogata).». 
              «Art. 19 (Indagini patrimoniali). - 1.  I  soggetti  di
          cui all'art. 17, commi 1 e  2,  procedono,  anche  a  mezzo
          della guardia di finanza o della  polizia  giudiziaria,  ad
          indagini  sul  tenore   di   vita,   sulle   disponibilita'
          finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art.
          16 nei cui confronti possa essere  proposta  la  misura  di
          prevenzione  della  sorveglianza  speciale  della  pubblica
          sicurezza con o senza  divieto  od  obbligo  di  soggiorno,
          nonche', avvalendosi  della  guardia  di  finanza  o  della
          polizia giudiziaria, ad indagini  sull'attivita'  economica
          facente capo agli  stessi  soggetti  allo  scopo  anche  di
          individuare le fonti di reddito. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accertano,   in
          particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
          autorizzazioni,   di   concessioni   o   di    abilitazioni
          all'esercizio di attivita' imprenditoriali  e  commerciali,
          comprese le iscrizioni ad  albi  professionali  e  pubblici
          registri, se beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o
          mutui agevolati ed  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque denominate, concesse  o  erogate  da  parte  dello
          Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea. 
              3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti  del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi od associazioni, del  cui  patrimonio  i  soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente. 
              4. I soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2,  possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio   della   pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
          della documentazione ritenuta utile ai fini delle  indagini
          nei confronti dei soggetti di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.
          Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al
          Sistema   per   l'interscambio   di   flussi   dati   (SID)
          dell'Agenzia delle entrate  e  richiedere  quanto  ritenuto
          utile ai fini delle  indagini.  Previa  autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o del giudice procedente,  gli
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  procedere  al
          sequestro della documentazione di cui al primo periodo  con
          le modalita' di cui agli  articoli  253,  254,  e  255  del
          codice di procedura penale. 
              5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una
          delle misure di prevenzione iniziato  nei  confronti  delle
          persone  indicate   nell'art.   16,   il   tribunale,   ove
          necessario, puo'  procedere  ad  ulteriori  indagini  oltre
          quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.». 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                d) iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
          pubblici; 
                f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                g) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                h)   licenze   per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo  quanto  previsto  all'art.  68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale nonche' per  i  reati
          di cui all'art. 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
          penale, commesso a danno dello Stato o  di  un  altro  ente
          pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.»; 
              - Per completezza, si riporta il testo  dell'art.  640,
          secondo comma, n. 1), e 640-bis del codice penale: 
              «Art. 640 (Truffa). - (Omissis). 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato  o  di
          un altro ente pubblico o  col  pretesto  di  far  esonerare
          taluno dal servizio militare; 
                (Omissis).». 
              «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
          a sette anni e si procede d'ufficio  se  il  fatto  di  cui
          all'art.  640  riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati  ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso   tipo,
          comunque denominate, concessi  o  erogati  da  parte  dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.». 
              - Per completezza, si riporta il testo  degli  articoli
          83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 83 (Ambito di applicazione  della  documentazione
          antimafia). - (Omissis). 
              3-bis. La documentazione di cui al comma  1  e'  sempre
          prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
          zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
          sostegno  previsti  dalla  politica  agricola   comune,   a
          prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
          terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo   acquisiti,   che
          usufruiscono di fondi europei per un  importo  superiore  a
          5.000 euro.». 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - (Omissis). 
              1-bis. L'informazione  antimafia  e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 5.000 euro. 
              (Omissis).».