Art. 25 
 
             Sanzioni in materia di subappalti illeciti 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un  anno
e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti:  «la  reclusione  da
uno a cinque anni e con la multa»; 
    b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad  un
anno  e  dell'ammenda»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «della
reclusione da uno a cinque anni e della multa.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  1,  della
          legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazione alla legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  alla
          legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio  1965,
          n. 575. Istituzione di  una  commissione  parlamentare  sul
          fenomeno della mafia, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 settembre 1982, n. 253, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  21.  -  Chiunque,  avendo   in   appalto   opere
          riguardanti la pubblica amministrazione, concede  anche  di
          fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o  in  parte  le
          opere   stesse,   senza   l'autorizzazione   dell'autorita'
          competente, e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
          anni e con la multa non inferiore ad un  terzo  del  valore
          dell'opera  concessa  in  subappalto  o  a  cottimo  e  non
          superiore ad un terzo  del  valore  complessivo  dell'opera
          ricevuta in appalto. Nei  confronti  del  subappaltatore  e
          dell'affidatario del  cottimo  si  applica  la  pena  della
          reclusione da uno a cinque anni e della multa  pari  ad  un
          terzo del valore dell'opera ricevuta  in  subappalto  o  in
          cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolta'
          di chiedere la risoluzione del contratto. 
              (Omissis).».