Art. 26 
 
                      Monitoraggio dei cantieri 
 
  1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole  «provinciale  del  lavoro»  sono  inserite  le
seguenti: (( «nonche', limitatamente ai lavori pubblici, al  prefetto
))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  99,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          2008, n. 101, supplemento ordinario, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente  o
          il responsabile dei lavori, prima dell'inizio  dei  lavori,
          trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria  locale  e   alla
          direzione provinciale del lavoro nonche', limitatamente  ai
          lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la
          notifica preliminare elaborata  conformemente  all'allegato
          XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 
                a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3; 
                b)   cantieri   che,   inizialmente   non    soggetti
          all'obbligo di notifica, ricadono nelle  categorie  di  cui
          alla lettera a) per effetto  di  varianti  sopravvenute  in
          corso d'opera; 
                c) cantieri in cui  opera  un'unica  impresa  la  cui
          entita' presunta di lavoro non  sia  inferiore  a  duecento
          uomini-giorno. 
              (Omissis).».