(( Art. 26-bis 
 
Piano  di  emergenza  interno  per  gli  impianti  di  stoccaggio   e
                       lavorazione dei rifiuti 
 
  1. I gestori  di  impianti  di  stoccaggio  e  di  lavorazione  dei
rifiuti,  esistenti  o  di  nuova  costruzione,  hanno  l'obbligo  di
predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
  c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza  e
le autorita' locali competenti; 
  d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo
un incidente rilevante. 
  2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario,  aggiornato  dal  gestore,   previa   consultazione   del
personale che lavora nell'impianto,  ivi  compreso  il  personale  di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da
adottare in caso di incidente rilevante. 
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
le informazioni utili  per  l'elaborazione  del  piano  di  emergenza
esterna, di cui al comma 5. 
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti  rilevanti,  il  prefetto,
d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
il  piano  di  emergenza   esterna   all'impianto   e   ne   coordina
l'attuazione. 
  6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in
particolare mediante la cooperazione rafforzata con  l'organizzazione
di protezione civile negli interventi di soccorso; 
    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti; 
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
  7. Il prefetto redige il piano di emergenza  esterna  entro  dodici
mesi dal ricevimento  delle  informazioni  necessarie  da  parte  del
gestore, ai sensi del comma 4. 
  8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato,  sperimentato  e,  se
necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle
nuove conoscenze in  merito  alle  misure  da  adottare  in  caso  di
incidenti rilevanti. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con  il  Ministro  dell'interno  per  gli  aspetti   concernenti   la
prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede   di
Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa
informazione alla popolazione. 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))