Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
                                 267 
 
  1. All'articolo 143 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.». 
  (( 1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fatta  salva  ogni   altra   misura   interdittiva   ed   accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento  europeo
nonche'   alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in relazione ai  due  turni  elettorali  successivi
allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia
dichiarata con provvedimento definitivo.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 143, commi 7-bis e  11,
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre  2000,  n.   227,
          supplemento  ordinario,  come  modificati  dalla   presente
          legge: 
              «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - (Omissis). 
              7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma  7,  qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
          per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
          mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
          inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
          propri bilanci. 
              (Omissis). 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
              (Omissis).».