Art. 29 
 
Modifiche in materia  di  attivita'  svolte  negli  enti  locali  dal
  personale sovraordinato ai  sensi  dell'articolo  145  del  decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  706,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  essere  incrementate,  nel  rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo  di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti   agli   enti   locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  145  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 145 (Gestione  straordinaria).  -  1.  Quando  in
          relazione alle situazioni indicate nel  comma  1  dell'art.
          143  sussiste  la  necessita'  di  assicurare  il  regolare
          funzionamento dei servizi degli enti nei cui  confronti  e'
          stato disposto lo scioglimento, il prefetto,  su  richiesta
          della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
          144, puo' disporre, anche in  deroga  alle  norme  vigenti,
          l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
          distacco,  di  personale  amministrativo   e   tecnico   di
          amministrazioni ed enti pubblici,  previa  intesa  con  gli
          stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
          Al personale assegnato spetta  un  compenso  mensile  lordo
          proporzionato alle prestazioni da  rendere,  stabilito  dal
          prefetto in  misura  non  superiore  al  50%  del  compenso
          spettante  a  ciascuno  dei  componenti  della  commissione
          straordinaria,  nonche',   ove   dovuto,   il   trattamento
          economico  di  missione  stabilito  dalla   legge   per   i
          dipendenti  dello  Stato  in   relazione   alla   qualifica
          funzionale posseduta nell'amministrazione di  appartenenza.
          Tali  competenze  sono  a  carico  dello   Stato   e   sono
          corrisposte  dalla  prefettura,  sulla   base   di   idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione  degli  accreditamenti  e'   autorizzata   a
          prelevare le somme occorrenti sui  fondi  in  genere  della
          contabilita' speciale.  Per  il  personale  non  dipendente
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          la prefettura provvede al  rimborso  al  datore  di  lavoro
          dello  stipendio  lordo,  per  la  parte  proporzionalmente
          corrispondente alla durata  delle  prestazioni  rese.  Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
          una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai
          sensi della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive
          modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite  disposte
          a norma dell'art. 4, commi 4  e  6,  del  decreto-legge  14
          giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1989, n. 282,  relative  ai  beni  mobili  o
          immobili ed ai beni costituiti  in  azienda  confiscati  ai
          sensi della medesima legge n. 575 del 1965.  Alla  scadenza
          del periodo di assegnazione, la  commissione  straordinaria
          potra'   rilasciare,   sulla   base    della    valutazione
          dell'attivita' prestata dal personale  assegnato,  apposita
          certificazione di lodevole servizio che costituisce  titolo
          valutabile ai fini della progressione  di  carriera  e  nei
          concorsi interni e  pubblici  nelle  amministrazioni  dello
          Stato, delle regioni e degli enti locali. 
              2. Per far fronte a situazioni di  gravi  disservizi  e
          per avviare la sollecita realizzazione di  opere  pubbliche
          indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
          1 dell'art.  144,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
          dall'insediamento,  adotta  un  piano  di  priorita'  degli
          interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
          e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere  nuovamente
          approvati  dalla  commissione  straordinaria.  La  relativa
          deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
          dieci giorni al prefetto  il  quale,  sentito  il  comitato
          provinciale della pubblica  amministrazione  opportunamente
          integrato con i  rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle
          amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette  gli
          atti   all'amministrazione    regionale    territorialmente
          competente per il tramite del commissario  del  Governo,  o
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  che  provvedono   alla
          dichiarazione di  priorita'  di  accesso  ai  contributi  e
          finanziamenti  a   carico   degli   stanziamenti   comunque
          destinati  agli  investimenti   degli   enti   locali.   Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  ai  predetti
          enti anche in deroga  alla  disciplina  sugli  enti  locali
          dissestati,   limitatamente   agli    importi    totalmente
          ammortizzabili con contributi statali o regionali  ad  essi
          effettivamente assegnati. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,
          a far tempo dalla data di insediamento degli organi e  fino
          alla   scadenza   del   mandato   elettivo,   anche    alle
          amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi  siano
          rinnovati al termine del periodo di  scioglimento  disposto
          ai sensi del comma 1 dell'art. 143. 
              4. Nei casi in cui lo scioglimento  e'  disposto  anche
          con  riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione   o   di
          condizionamento     di     tipo      mafioso,      connesse
          all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
          o  di  pubbliche   forniture,   ovvero   l'affidamento   in
          concessione di  servizi  pubblici  locali,  la  commissione
          straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede  alle
          necessarie  verifiche  con  i  poteri  del  collegio  degli
          ispettori di cui all'art. 14 del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203. A conclusione degli  accertamenti,  la
          commissione  straordinaria  adotta  tutti  i  provvedimenti
          ritenuti necessari e puo' disporre  d'autorita'  la  revoca
          delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque  momento  e
          fase della procedura contrattuale,  o  la  rescissione  del
          contratto gia' concluso. 
              5. Ferme restando le forme di  partecipazione  popolare
          previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma  3,
          la commissione straordinaria di cui al  comma  1  dell'art.
          144,  allo  scopo  di  acquisire  ogni  utile  elemento  di
          conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
          interesse generale  si  avvale,  anche  mediante  forme  di
          consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
          forze politiche  in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,
          delle organizzazioni di volontariato e di  altri  organismi
          locali  particolarmente  interessati  alle   questioni   da
          trattare.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  706,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              706. Per la copertura degli oneri di cui  all'art.  145
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2007. 
              (Omissis).».