(( Art. 29-bis 
 
Modifiche al codice della  strada,  in  materia  di  circolazione  di
                  veicoli immatricolati all'estero 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 93: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha
stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,  circolare
con un veicolo immatricolato all'estero. 
  1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o  in  locazione
senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro  Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva,
nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto
residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di
collaborazione con un'impresa costituita in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva,
nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale
comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un  documento,
sottoscritto  dall'intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
mancanza  di  tale  documento,  la  disponibilita'  del  veicolo   si
considera in capo al conducente. 
  1-quater. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1-bis  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede  al  competente
ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di  condurre
il  veicolo  oltre   i   transiti   di   confine.   L'ufficio   della
motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe  e  del
documento di circolazione alle competenti autorita' dello  Stato  che
li ha rilasciati.»; 
  2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma  1-bis
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di
circolazione all'ufficio della motorizzazione civile  competente  per
territorio, ordina  l'immediata  cessazione  della  circolazione  del
veicolo e il suo  trasporto  e  deposito  in  luogo  non  soggetto  a
pubblico  passaggio.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  dell'articolo  213.  Qualora,  entro  il   termine   di
centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione  accessoria   della   confisca   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 213. 
  7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma  1-ter,
primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al  comma  1-ter
entro il termine di trenta giorni.  Il  veicolo  e'  sottoposto  alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le  disposizioni
dell'articolo 214, in  quanto  compatibili,  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti.»; 
  b) all'articolo 132: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Scaduto
il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in  Italia,
l'intestatario chiede  al  competente  ufficio  della  motorizzazione
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle  targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e della  relativa  targa,  ai
sensi dell'articolo 99, al  fine  di  condurre  il  veicolo  oltre  i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione  civile  provvede
alla restituzione delle targhe e del documento di  circolazione  alle
competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter,  chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a  euro  2.848.
L'organo  accertatore  trasmette   il   documento   di   circolazione
all'ufficio della motorizzazione civile  competente  per  territorio,
ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo  213.
Se entro il termine di  centottanta  giorni,  decorrenti  dalla  data
della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non  e'
richiesto il rilascio di un  foglio  di  via  per  condurlo  oltre  i
transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213.»; 
  c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente
il locatario e  in  quelle  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-bis,
risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi
indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter,  e  all'articolo  132,
delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona  residente
in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita' del  veicolo,
se non prova che la  circolazione  del  veicolo  stesso  e'  avvenuta
contro la sua volonta'.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 93, 132 e 196  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              1-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1-ter,  e'
          vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
          sessanta giorni, circolare  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero. 
              1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
          locazione senza conducente da parte di  impresa  costituita
          in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
          economico europeo che non ha stabilito in Italia  una  sede
          secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi  di
          veicolo concesso in comodato a  un  soggetto  residente  in
          Italia  e  legato  da  un   rapporto   di   lavoro   o   di
          collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato
          membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
          europeo che non ha stabilito in Italia una sede  secondaria
          od altra sede effettiva, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel codice  doganale  comunitario,  a  bordo  del
          veicolo deve essere custodito  un  documento,  sottoscritto
          dall'intestatario e recante data certa, dal  quale  risulti
          il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
          mancanza di tale documento, la disponibilita'  del  veicolo
          si considera in capo al conducente. 
              1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis  e  ferma
          restando l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          7-bis, se  il  veicolo  non  e'  immatricolato  in  Italia,
          l'intestatario chiede al competente Ufficio  Motorizzazione
          Civile, previa consegna del  documento  di  circolazione  e
          delle targhe estere, il rilascio di  un  foglio  di  via  e
          della relativa targa, ai sensi dell'art.  99,  al  fine  di
          condurre il veicolo oltre i transiti di confine.  L'Ufficio
          Motorizzazione  Civile  provvede  alla  restituzione  delle
          targhe e del  documento  di  circolazione  alle  competenti
          autorita' dello Stato che li ha rilasciati. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'  di  tale   comunicazione   sono   definiti   nel
          regolamento. Dell'avvenuta presentazione della  istanza  il
          P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          422 ad euro 1.697. Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro 712 a euro 2.848. L'organo  accertatore  trasmette  il
          documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile
          competente per territorio,  ordina  l'immediata  cessazione
          della  circolazione  del  veicolo  e  il  suo  trasporto  e
          deposito in luogo non soggetto  a  pubblico  passaggio.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          213.  Qualora,  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
          decorrenti dalla data della violazione, il veicolo  non  e'
          immatricolato in Italia o non e' richiesto il  rilascio  di
          un foglio di via per condurlo oltre i transiti di  confine,
          si  applica   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa ai sensi dell'art. 213. 
              7-ter. Alla violazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  1-ter,  primo  periodo,  si  applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  250  a
          euro  1.000.  Nel  verbale  di  contestazione  e'   imposto
          l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter
          entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto
          alla sanzione accessoria del fermo  amministrativo  secondo
          le disposizioni dell'art. 214 in quanto compatibili  ed  e'
          riconsegnato al conducente, al proprietario o al  legittimo
          detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
          dopo che sia stata esibito il documento  di  cui  al  comma
          1-ter    o,    comunque,    decorsi     sessanta     giorni
          dall'accertamento della  violazione.  In  caso  di  mancata
          esibizione del  documento,  l'organo  accertatore  provvede
          all'applicazione della sanzione di cui all'art.  94,  comma
          3, con decorrenza dei  termini  per  la  notificazione  dal
          giorno successivo a quello stabilito per  la  presentazione
          dei documenti. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 169 ad euro 680. La carta di circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
              «Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli
          Stati esteri). - 1. Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i
          rimorchi immatricolati in uno Stato estero  e  che  abbiano
          gia' adempiuto alle formalita' doganali  o  quelle  di  cui
          all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia  per
          la durata massima di un anno, in  base  al  certificato  di
          immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine
          di un anno, se il veicolo non e' immatricolato  in  Italia,
          l'intestatario chiede al competente Ufficio  Motorizzazione
          Civile, previa consegna del  documento  di  circolazione  e
          delle targhe estere, il rilascio di  un  foglio  di  via  e
          della relativa targa, ai sensi dell'art.  99,  al  fine  di
          condurre il veicolo oltre i transiti di confine.  L'Ufficio
          Motorizzazione  Civile  provvede  alla  restituzione  delle
          targhe e del  documento  di  circolazione  alle  competenti
          autorita' dello Stato che li ha rilasciati. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai
          cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia. 
              3. Le targhe dei veicoli  di  cui  al  comma  1  devono
          essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di
          immatricolazione composto da cifre  arabe  e  da  caratteri
          latini  maiuscoli,  secondo  le  modalita'   che   verranno
          stabilite nel regolamento. 
              4. Il mancato rispetto della norma di cui  al  comma  1
          comporta   l'interdizione   all'accesso   sul    territorio
          nazionale. 
              5. Fuori dei casi indicati nell'art. 93,  comma  1-ter,
          chiunque viola  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da  euro  712  a  euro  2.848.  L'organo  accertatore
          trasmette  il   documento   di   circolazione   all'Ufficio
          Motorizzazione Civile  competente  per  territorio,  ordina
          l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e  il
          suo trasporto e deposito in luogo non soggetto  a  pubblico
          passaggio.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  dell'art.  213.  Se  entro  il   termine   di
          centottanta giorni, decorrenti dalla data della  violazione
          il  veicolo  non  e'  immatricolato  in  Italia  o  non  e'
          richiesto il rilascio di un  foglio  di  via  per  condurlo
          oltre  i  transiti  di  confine,  si  applica  la  sanzione
          accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art.
          213.». 
              «Art. 196 (Principio di  solidarieta').  -  1.  Per  le
          violazioni  punibili   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  il  proprietario   del   veicolo   ovvero   del
          rimorchio, nel caso di complesso  di  veicoli,  o,  in  sua
          vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di  riservato
          dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
          e' obbligato in solido con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
          circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta  contro   la   sua
          volonta'.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  84   risponde
          solidalmente il locatario e in  quelle  previste  dall'art.
          94,  comma  4-bis,  risponde  solidalmente   l'intestatario
          temporaneo del veicolo. Nei  casi  indicati  dall'art.  93,
          commi 1-bis e 1-ter,  e  dall'art.  132,  delle  violazioni
          commesse risponde  solidalmente  la  persona  residente  in
          Italia che ha, a qualunque titolo,  la  disponibilita'  del
          veicolo, se non  prova  che  la  circolazione  del  veicolo
          stesso e' avvenuta contro la sua volonta'. 
              2. Se la violazione e' commessa da  persona  capace  di
          intendere e di volere, ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o  incaricata  della  direzione  o   della   vigilanza   e'
          obbligata, in solido  con  l'autore  della  violazione,  al
          pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi  di
          non aver potuto impedire il fatto. 
              3. Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o
          dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  o
          associazione privi di personalita' giuridica o comunque  da
          un imprenditore, nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o
          incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione  o
          l'imprenditore e' obbligato, in solido con  l'autore  della
          violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
          somma stabilita per la violazione ha  diritto  di  regresso
          per l'intero nei  confronti  dell'autore  della  violazione
          stessa.». 
              - Per completezza, si riporta il testo  degli  articoli
          84, 94 e 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art.  84  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a locazione senza conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso. 
              2.  E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni  che
          regolano i trasporti internazionali tra Stati membri  delle
          Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri,  trattori,
          rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
          senza conducente, dei quali  risulti  locataria  un'impresa
          stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
          a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
          o messi in  circolazione  conformemente  alla  legislazione
          dello Stato membro. 
              3.   L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori di cose per conto  terzi  e  titolare  di
          autorizzazioni  puo'  utilizzare  autocarri,   rimorchi   e
          semirimorchi,  autotreni  ed   autoarticolati   muniti   di
          autorizzazione,  acquisiti   in   disponibilita'   mediante
          contratto di locazione ed in proprieta'  di  altra  impresa
          italiana  iscritta  all'albo  degli   autotrasportatori   e
          titolare di autorizzazioni. 
              3-bis. L'impresa esercente attivita'  di  trasporto  di
          viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di  autobus  con
          conducente  sopra  i  9   posti,   iscritta   al   Registro
          elettronico nazionale e titolare  di  autorizzazione,  puo'
          utilizzare  i  veicoli  in  proprieta'  di  altra   impresa
          esercente la medesima attivita'  ed  iscritta  al  Registro
          elettronico  nazionale,  acquisendone   la   disponibilita'
          mediante contratto di locazione. 
              4. Possono, inoltre, essere  destinati  alla  locazione
          senza conducente: 
                a) i veicoli ad uso speciale ed i  veicoli  destinati
          al trasporto di cose, la  cui  massa  complessiva  a  pieno
          carico non sia superiore a 6 t; 
                b) i veicoli, aventi al massimo nove  posti  compreso
          quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
          veicoli di cui all'art. 87, comma 2, adibiti ai servizi  di
          linea di trasporto di persone  nonche'  i  veicoli  per  il
          trasporto promiscuo e  le  autocaravan,  le  caravan  ed  i
          rimorchi destinati al trasporto di attrezzature  turistiche
          e sportive. 
              5.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza. 
              6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
          proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno,  e'
          autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi  e  le
          modalita' per il rilascio della carta di circolazione. 
              7. Chiunque adibisce a locazione  senza  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  422  ad
          euro 1.697 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero  da
          euro 41 ad euro 169 se trattasi di altri veicoli. 
              8.  Alla  suddetta  violazione  consegue  la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
              «Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di   trasferimento   di   proprieta'   degli   autoveicoli,
          motoveicoli  e  rimorchi  o  nel   caso   di   costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, il competente ufficio del  PRA,  su  richiesta
          avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni  dalla  data
          in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata  autenticata  o
          giudizialmente accertata, provvede  alla  trascrizione  del
          trasferimento o degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
          all'emissione  e  al  rilascio  del  nuovo  certificato  di
          proprieta'. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  il
          termine di cui al comma  1,  provvede  all'emissione  e  al
          rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
          dei mutamenti di  cui  al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
          trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  di
          persona giuridica, l'ufficio di cui al  periodo  precedente
          procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato richiesto, nel termine stabilito dai  commi  1  e  2,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione  e
          del certificato di proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  356  ad
          euro 1.778. 
              4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93,  comma
          2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma  1
          del  presente  articolo,  da  cui  derivi  una   variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
              5. La carta di circolazione e' ritirata  immediatamente
          da chi accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis
          ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
              6. Per gli atti di trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
              8. In tutti i casi in cui e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.». 
              «Art. 99 (Foglio di  via).  -  1.  Gli  autoveicoli,  i
          motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
          accertamento e di controllo della  idoneita'  tecnica,  per
          recarsi ai transiti  di  confine  per  l'esportazione,  per
          partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a
          mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per
          i quali non e'  stata  pagata  la  tassa  di  circolazione,
          devono essere muniti di un foglio di via  e  di  una  targa
          provvisoria  rilasciata  da  un  ufficio   competente   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a  motore
          e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi  di
          altri soggetti abilitati, per il tramite di  veicoli  nuovi
          di categoria N o O provvisti del  foglio  di  via  e  della
          targa provvisoria per recarsi ai transiti  di  confine  per
          l'esportazione, il trasporto  di  altri  veicoli  nuovi  di
          fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. 
              1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi  di
          categoria  N  o  O,  muniti  di  foglio  di  via  e   targa
          provvisoria   per   partecipare   a   riviste    prescritte
          dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate  di
          veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro
          parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'. 
              2. Il foglio di  via  deve  indicare  il  percorso,  la
          durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata  non
          puo' comunque eccedere i  giorni  sessanta.  Tuttavia,  per
          particolari esigenze di sperimentazione  di  veicoli  nuovi
          non  ancora   immatricolati,   l'ufficio   competente   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare alla
          fabbrica costruttrice uno speciale  foglio  di  via,  senza
          limitazioni  di   percorso,   della   durata   massima   di
          centottanta giorni. 
              3. Chiunque circola senza avere con se'  il  foglio  di
          via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di un  somma  da
          euro 25 ad euro 100. 
              4. Chiunque circola senza rispettare il percorso  o  le
          prescrizioni tecniche del foglio di via  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          41 ad euro 169. 
              5. Ove le violazioni di  cui  ai  commi  3  e  4  siano
          compiute per piu' di tre volte, alla successiva la sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 85  ad
          euro  338  e  ne  consegue   la   sanzione   amministrativa
          accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
          capo I, sezione II, del titolo VI.». 
              - Per il testo dell'art. 213 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si veda l'art. 23-bis  della  presente
          legge.