Art. 24 
 
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli
  5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo  112/1998;
  Articolo  5-bis,  comma  5,  decreto-legge  343/2001,  conv.  legge
  401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge  123/2008;
  Articolo 1, comma 422, legge 147/2013) 
 
  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito  di  una  valutazione
speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla  base
dei dati e delle  informazioni  disponibili  e  in  raccordo  con  le
Regioni e Province autonome interessate, presentano  i  requisiti  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente  della
Regione o  Provincia  autonoma  interessata  e  comunque  acquisitane
l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza  di  rilievo   nazionale,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
riferimento alla natura e alla  qualita'  degli  eventi  e  autorizza
l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo
25. La delibera individua, secondo criteri  omogenei  definiti  nella
direttiva di  cui  al  comma  7,  le  prime  risorse  finanziarie  da
destinare all'avvio delle attivita' di  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui  all'articolo  25,
comma 2, lettere a) e b), nelle more  della  ricognizione  in  ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 
  2. A seguito della valutazione dell'effettivo  impatto  dell'evento
calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal   Dipartimento   della
protezione civile e dalle Regioni e  Province  autonome  interessate,
sulla  base  di  una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, il Consiglio dei ministri individua,  con  propria
deliberazione, le ulteriori risorse  finanziarie  necessarie  per  il
completamento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu'  urgenti  di
cui alla lettera d) del  medesimo  comma  2,  autorizzando  la  spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44.  Ove,  in  seguito,  si  verifichi,  sulla   base   di   apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui  alla
lettera a) risultino o siano in procinto di risultare  insufficienti,
il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   individua,   con   proprie
ulteriori  deliberazioni,  le  risorse   finanziarie   necessarie   e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'articolo 44. 
  3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo'
superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu'  di  ulteriori  12
mesi. 
  4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo
nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata  per  la
delibera dello stato d'emergenza medesimo. 
  5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di  rilievo  nazionale
non sono soggette al controllo  preventivo  di  legittimita'  di  cui
all'articolo 3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
modificazioni. 
  6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli
enti  ordinariamente   competenti,   individuati   anche   ai   sensi
dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti  attivi  e  passivi,
nei   procedimenti   giurisdizionali   pendenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 110 del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti
quelli derivanti  dalle  dichiarazioni  gia'  emanate  nella  vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.
343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.
401, gia' facenti capo ai soggetti nominati  ai  sensi  dell'articolo
25, comma 7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni
e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti  dagli  stessi
designati. 
  7. Con direttiva  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  15  sono
disciplinate  le  procedure  istruttorie  propedeutiche  all'adozione
della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i
relativi adempimenti di competenza dei  Presidenti  delle  Regioni  e
Province autonome  e  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui  al  comma  1
viene effettuata, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  11
della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e  dal  Piano  di  pronto
intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di  idrocarburi  o
di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sentito il Dipartimento della protezione civile. 
  9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'  legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto  previsto
dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b). 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: 
              «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti) 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo . 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti . 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in
          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  110  del  codice  di
          procedura civile: «Art. 110  (  Successione  nel  processo)
          Quando la parte vien meno per morte o per altra  causa,  il
          processo e' proseguito dal successore universale o  in  suo
          confronto.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la  difesa
          del mare»: 
              «Art. 11. Nel  caso  di  inquinamento  o  di  imminente
          pericolo di inquinamento delle acque  dl  mare  causato  da
          immissioni, anche accidentali, di idrocarburi  o  di  altre
          sostanze  nocive,  provenienti   da   qualsiasi   fonte   o
          suscettibili di  arrecare  danni  all'ambiente  marino,  al
          litorale agli interessi  connessi,  l'autorita'  marittima,
          nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento  o
          la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte  le
          misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione  del
          carico del natante, allo scopo di  prevenire  od  eliminare
          gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
          tecnicamente impossibile eliminarli. 
              Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
          atto sia tale da determinare una situazione  di  emergenza,
          il  capo  del  compartimento   marittimo   competente   per
          territorio dichiara l'emergenza locale,  dandone  immediata
          comunicazione  al  Ministro  della  marina  mercantile,  ed
          assume la direzione di tutte le operazioni sulla  base  del
          piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
          le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
          compiti di istituto,  da  lui  adottato  d'intesa  con  gli
          organi del servizio nazionale della protezione civile. 
              Il  Ministro  della  marina  mercantile  da'  immediata
          comunicazione della dichiarazione di  emergenza  locale  al
          servizio  nazionale   della   protezione   civile   tramite
          l'Ispettorato centrale per la difesa del  mare  di  cui  al
          successivo art. 34. 
              Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
          cui  il  Ministero  della  marina  mercantile  dispone,  il
          Ministro della marina mercantile chiede al  Ministro  della
          protezione  civile  di  promuovere  la   dichiarazione   di
          emergenza  nazionale.  In  tal  caso  il   Ministro   della
          protezione  civile  assume  la  direzione   di   tutte   le
          operazioni  sulla  base  del  piano  di  pronto  intervento
          nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale  per
          la protezione civile. 
              Restano  ferme  le  norme  contenute  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.  504  ,  per
          l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed  avarie  a
          navi  battenti  bandiera  straniera  che  possano   causare
          inquinamento  o  pericolo  di   inquinamento   all'ambiente
          marino, o al litorale.».