Art. 25 
 
Ordinanze di protezione civile  (Articoli  5  e  20  legge  225/1992;
Articoli  107  e  108  decreto  legislativo  112/1998;  Articolo   14
decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo  40,  comma  2,
                     lettera p), legge 196/2009) 
 
  1.  Per  il  coordinamento  dell'attuazione  degli  interventi   da
effettuare durante lo stato di  emergenza  di  rilievo  nazionale  si
provvede mediante ordinanze di protezione  civile,  da  adottarsi  in
deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e  con  le  modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme
dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita  l'intesa
delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove
rechino deroghe alle leggi vigenti,  devono  contenere  l'indicazione
delle principali norme a cui si  intende  derogare  e  devono  essere
specificamente motivate. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le  ordinanze  di
protezione civile si dispone, nel limite delle  risorse  disponibili,
in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o  delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure  volte  a
garantire  la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e  territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; 
    c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di  immediato
sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei   confronti   della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
    d) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per  la
riduzione  del  rischio  residuo  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
calamitosi,   strettamente   connesso   all'evento   e    finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in
coerenza  con  gli  strumenti  di  programmazione  e   pianificazione
esistenti; 
    e) alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure  definite  con  la  medesima  o  altra
ordinanza; 
    f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure  per  far  fronte
alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure
di delocalizzazione temporanea  in  altra  localita'  del  territorio
nazionale, entro i limiti delle  risorse  finanziarie  e  secondo  le
direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio  dei
ministri, sentita la Regione interessata. 
  3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo
preventivo di legittimita' di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
  4. Le ordinanze di protezione  civile,  la  cui  efficacia  decorre
dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono rese pubbliche  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o  Province
autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla  deliberazione
dello  stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale,   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione  dello  stato  di
emergenza di rilievo  nazionale  le  ordinanze  sono  emanate  previo
concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
limitatamente ai profili finanziari. 
  6.  Il  Capo  del  Dipartimento  della   protezione   civile,   per
l'attuazione degli interventi previsti  nelle  ordinanze  di  cui  al
presente articolo si avvale delle componenti  e  strutture  operative
del Servizio nazionale,  e  i  soggetti  attuatori  degli  interventi
previsti  sono,  di  norma,  identificati   nei   soggetti   pubblici
ordinariamente competenti allo svolgimento delle  predette  attivita'
in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati
in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono  soggetti  ai
controlli previsti dalla normativa vigente. 
  7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di  protezione
civile,  con  i  medesimi  provvedimenti  possono   essere   nominati
commissari delegati che operano in  regime  straordinario  fino  alla
scadenza   dello   stato   di   emergenza   di   rilievo   nazionale,
successivamente  alla  quale  curano,  fino   alla   chiusura   della
contabilita' speciale di cui all'articolo 27, la  prosecuzione  delle
attivita' in regime ordinario. Qualora il Capo  del  Dipartimento  si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento  di  nomina
deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e  le  modalita'
del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate
eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. 
  8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con  le  ordinanze  di
protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso
per il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e  per  i
commissari  delegati,  ove  nominati  tra  i  soggetti   responsabili
titolari di cariche  elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
soggetti, ai commissari delegati si  applica  l'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il  compenso  e'  commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro
massimo  costituito  dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
  9. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice  amministrativo
avverso  le  ordinanze  di  protezione  civile  e  i   consequenziali
provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti
e  le  ordinanze  emananti  ai  sensi  del   presente   articolo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
  10. Con direttiva  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  15,  si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  alla
disciplina  di   un   sistema   di   monitoraggio   e   di   verifica
dell'attuazione, anche  sotto  l'aspetto  finanziario,  delle  misure
contenute  nelle  ordinanze  di   protezione   civile   nonche'   dei
provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle   medesime   e   delle
ispezioni.  Il  sistema  di  cui  al  presente  comma  e'  tenuto  ad
assicurare  la  continuita'  dell'azione   di   monitoraggio   e   la
periodicita' delle ispezioni, anche in relazione  alle  ordinanze  di
protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile. 
  11. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio  della  propria  potesta'   legislativa,   definiscono
provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto  dal  presente
articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma  1,
lettera b), da adottarsi  in  deroga  alle  disposizioni  legislative
regionali vigenti,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nei
provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti.»: 
              «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti) 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo . 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] . 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti . 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in
          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»: 
              «Art. 42. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  gli
          interventi  straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
          deroghe  alla  legislazione  vigente)   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni che adottano provvedimenti  contingibili  e
          urgenti  e   in   generale   provvedimenti   di   carattere
          straordinario in caso di  calamita'  naturali  o  di  altre
          emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali  e
          straordinarie costituite in base  alla  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, o a  provvedimenti  legislativi  di  urgenza,
          pubblicano: 
              a)  i  provvedimenti  adottati,  con   la   indicazione
          espressa delle norme di legge eventualmente derogate e  dei
          motivi della deroga,  nonche'  l'indicazione  di  eventuali
          atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
              b)  i  termini  temporali  eventualmente  fissati   per
          l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei   provvedimenti
          straordinari; 
              c) il  costo  preVisto  degli  interventi  e  il  costo
          effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
              d). 
              1-bis. I Commissari delegati di cui all'art.  5,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225,  svolgono  direttamente  le
          funzioni  di  responsabili   per   la   prevenzione   della
          corruzione di cui  all'art.  1,  comma  7,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la  trasparenza
          di cui all'art. 43 del presente decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23.ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici»,   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 23-ter. ( Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».