Art. 27 
 
Contabilita' speciali per la  gestione  delle  emergenze  di  rilievo
  nazionale  e  altre  disposizioni  in  materia   amministrativa   e
  procedimentale (Articoli 5  legge  225/1992;  Articoli  107  e  108
  decreto legislativo 112/1998; Articolo 6,  comma  1,  decreto-legge
  263/2006, conv. legge 290/2006) 
 
  1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 44-ter,  comma  8,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali. 
  2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze  nazionali  di
cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite
integralmente a seguito della nomina del commissario  delegato  sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme
previste dalla delibera di cui  all'articolo  24,  comma  2,  vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a  seguito  dell'emanazione
della  delibera  medesima,  mentre   il   restante   50   per   cento
all'attestazione  dello  stato   di   attuazione   degli   interventi
finanziati. 
  3. Sulle contabilita' speciali di cui  al  presente  articolo  puo'
essere autorizzato  il  versamento  di  eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie  finalizzate  al  superamento  dello  specifico  contesto
emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili  dalle
Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulle medesime  contabilita'  possono,
altresi', confluire le risorse finanziarie eventualmente  provenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea. 
  4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60  e  61  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  dell'articolo  333  del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,  ai  fini
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i  Commissari  delegati
titolari   di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro   il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine
della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione,  indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e  la  tipologia  di
spesa, secondo uno schema  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della
protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei  crediti
e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi  eventualmente
affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli  obblighi  in
materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo
nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto  23
maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza  dei  flussi
finanziari e della rendicontazione di  cui  al  presente  comma  sono
vietati girofondi tra le contabilita' speciali. 
  5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e  delle
attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25
ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di
rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale  puo'  essere
prorogata  per  un  periodo  di  tempo  determinato  e  comunque  non
superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine  individuato  ai
sensi dell'articolo 24, comma 3.  Per  gli  ulteriori  interventi  ed
attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure di  spesa
con le disponibilita' che residuano alla chiusura della  contabilita'
speciale, le risorse ivi  giacenti  possono  essere  trasferite  alla
regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali  preposte  allo
svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai  soggetti
attuatori competenti. Per gli interventi e le  attivita'  di  cui  al
presente comma di  competenza  di  Amministrazioni  dello  Stato,  le
risorse finanziarie relative che residuano sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
  6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'  speciali
di cui al presente articolo sono vincolate alla  realizzazione  degli
interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze  adottate
ai sensi dell'articolo 25.  Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle
risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali  di  cui
al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica
quanto previsto dall'articolo 1, commi 787,  788,  789  e  790  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  7. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  1  del  decreto-legge  25
maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio 1994,  n.  460,  fino  alla  cessazione  degli  effetti  delle
ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione  esecutiva,
ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli  articoli  91  e  seguenti  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto  i
pignoramenti comunque notificati. 
  8.  Il  comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque  dirette  a
finanziare  le  contabilita'  speciali  istituite  con  ordinanze  di
protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o
sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita'
speciali. 
  9.  Le  controversie  relative  all'esecuzione  di  interventi   ed
attivita' realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25  o
comprese in  programmi  di  ricostruzione  di  territori  colpiti  da
calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
  10. Al fine di assicurare risparmi di spesa,  i  compromessi  e  le
clausole compromissorie  inserite  nei  contratti  stipulati  per  la
realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attivita' connessi
alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi  dell'articolo  24,
sono nulli. 
  11. Per l'esecuzione dei  provvedimenti  giurisdizionali  emessi  a
seguito delle controversie relative all'esecuzione di  interventi  ed
attivita'  derivanti  dal  presente  decreto,  il  termine   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, e' fissato in centottanta giorni. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44.ter, comma  8  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
              «Art. 44-ter (Progressiva eliminazione  delle  gestioni
          contabili operanti a  valere  su  contabilita'  speciali  o
          conti correnti di tesoreria) (Omissis) 8. Non e' consentita
          l'apertura di nuove  contabilita'  speciali,  i  cui  fondi
          siano costituiti mediante il versamento di  somme  iscritte
          in stanziamenti di spesa del bilancio  dello  Stato,  fatte
          salve le esclusioni previste della lettera p) dell'art. 40,
          comma 2.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del  Regio
          decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   recante   «Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato.»: 
              «Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi  che
          fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni  caso,
          al termine dell'esercizio,  i  funzionari  delegati  devono
          trasmettere i conti delle  somme  erogate,  insieme  con  i
          documenti giustificativi, alla  competente  amministrazione
          centrale per i riscontri che ritenga necessari. 
              Tali riscontri possono anche essere affidati  a  uffici
          provinciali  e  compartimentali  di   controllo,   mediante
          decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col  Ministro
          delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e  le
          modalita' dei riscontri medesimi. 
              I rendiconti delle spese  da  pagare  all'estero  e  di
          quelle per  le  navi  viaggianti  fuori  dello  Stato  sono
          presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti . 
              I funzionari che non osservino i termini stabiliti  per
          la    presentazione    dei    conti     sono     passibili,
          indipendentemente     dagli     eventuali     provvedimenti
          disciplinari, di pene pecuniarie  nella  misura  e  con  la
          modalita' da determinarsi dal regolamento,  fermo  restando
          l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai  termini  del
          successivo art. 83. 
              61. Le somme riscosse  dai  funzionari  delegati  sulle
          aperture di credito e che  non  siano  state  erogate  alla
          chiusura  dell'esercizio  possono  essere  trattenute   per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto. 
              La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in  un
          rendiconto  suppletivo  da  presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre, ferme le  disposizioni  speciali  relative  alle
          spese per la esecuzione di opere pubbliche. 
              Le somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria. 
              Al termine dell'esercizio le aperture di credito  fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  333  e  337  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante  «Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato.»: 
              «Art. 333. 1. Alla compilazione dei conti  delle  somme
          erogate, alle scadenze previste  dagli  articoli  60  e  61
          della legge, provvedono i funzionari delegati in carica  al
          momento delle scadenze medesime. 
              2. I  rendiconti  sono  presentati  all'Amministrazione
          centrale  o  agli  uffici   periferici,   cui   spetta   di
          esercitarne il riscontro, entro il  venticinquesimo  giorno
          successivo al periodo cui si riferisce ciascun  rendiconto.
          Per le prefetture tale termine e' fissato  al  quarantesimo
          giorno. 
              3. I rendiconti  devono  essere  distinti  per  ciascun
          capitolo del bilancio e devono dimostrare  le  aperture  di
          credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente  per
          residui e competenza e separatamente per somme  prelevabili
          direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento  a
          terzi. 
              4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data
          a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 
              5. I rendiconti vengono corredati: 
              a); 
              b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art.
          495 ed all'art. 61 della legge; 
              c) di tutti i documenti  necessari  a  giustificare  la
          regolarita' delle varie erogazioni.» 
              «Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei
          termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio'  non
          dipenda da forza maggiore,  a  coloro  che  sono  tenuti  a
          presentarli  puo'   applicarsi,   indipendentemente   dagli
          eventuali provvedimenti disciplinari e dal  giudizio  della
          Corte dei conti ai termini dell'art.  83  della  legge  una
          pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 . 
              La  pena  e'  inflitta  con  decreto  emesso  dal  capo
          dell'amministrazione centrale. 
              Il decreto deve essere registrato alla Corte dei  conti
          ed eseguito mediante ritenuta in via  amministrativa  sulle
          competenze dei funzionari. 
              Dei   decreti   emessi   per   dette    penalita'    le
          amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione
          generale del tesoro.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte  delle  pubbliche  amministrazioni.»:
          «Art.  42  (Obblighi  di  pubblicazione   concernenti   gli
          interventi  straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
          deroghe  alla  legislazione  vigente)   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni che adottano provvedimenti  contingibili  e
          urgenti  e   in   generale   provvedimenti   di   carattere
          straordinario in caso di  calamita'  naturali  o  di  altre
          emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali  e
          straordinarie costituite in base  alla  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, o a  provvedimenti  legislativi  di  urgenza,
          pubblicano: 
              a)  i  provvedimenti  adottati,  con   la   indicazione
          espressa delle norme di legge eventualmente derogate e  dei
          motivi della deroga,  nonche'  l'indicazione  di  eventuali
          atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
              b)  i  termini  temporali  eventualmente  fissati   per
          l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei   provvedimenti
          straordinari; 
              c) il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo
          effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
              d). 
              1-bis. I Commissari delegati di cui all'art.  5,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225,  svolgono  direttamente  le
          funzioni  di  responsabili   per   la   prevenzione   della
          corruzione di cui  all'art.  1,  comma  7,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la  trasparenza
          di cui all'art. 43 del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 787, 788,  789
          e 790  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.»: 
              «Art. 1. 
              (Omissis) 
              787.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita' speciali di cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
          vincolate  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti
          dalle ordinanze adottate ai  sensi  dei  commi  2  e  4-ter
          dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992. 
              788. Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse
          derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
          al comma 787 secondo le procedure  ordinarie  di  spesa,  a
          decorrere dal 2018 gli  enti  territoriali  sono  tenuti  a
          conseguire, nell'anno di  riversamento  delle  risorse,  un
          valore positivo del saldo di cui  all'art.  1,  comma  466,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari  alla
          differenza  tra  le  risorse  riversate  a  seguito   della
          chiusura  delle  contabilita'  speciali   in   materia   di
          protezione civile, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del
          decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,  e  i  correlati
          impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
              789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788,
          negli esercizi successivi  a  quello  del  riversamento  e,
          comunque, non oltre il  quinto  esercizio,  sono  assegnati
          agli enti territoriali  spazi  finanziari  nell'ambito  dei
          patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24
          dicembre  2012,  n.  243,  in  misura  pari,  per   ciascun
          esercizio, agli investimenti  programmati  annualmente  nei
          piani contenenti gli interventi finalizzati al  superamento
          della situazione  emergenziale,  da  realizzare  attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti formatisi a seguito del mancato  utilizzo  delle
          risorse  derivanti  dalla   chiusura   delle   contabilita'
          speciali. 
              790. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il
          termine perentorio del 20 gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello  del  riversamento  delle  risorse,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
          http://pareggio-bilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari
          necessari per gli investimenti programmati di cui al  comma
          789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al
          saldo positivo conseguito nell'anno di  riversamento  delle
          risorse.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  25
          maggio 1994, n. 313, recante «Disciplina  dei  pignoramenti
          sulle  contabilita'  speciali   delle   prefetture,   delle
          direzioni di amministrazione delle  Forze  armate  e  della
          Guardia di finanza», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 luglio 1994, n. 460: 
              « Art.  1  (Pignoramenti  sulle  contabilita'  speciali
          delle prefetture, delle direzioni di amministrazione  delle
          Forze armate e della Guardia di  finanza)  1.  I  fondi  di
          contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
          delle direzioni di amministrazione  delle  Forze  armate  e
          della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito  a
          favore dei funzionari delegati degli enti  militari,  degli
          uffici o reparti della  Polizia  di  Stato,  della  Polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
          Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
          qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari  e
          dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del
          Cassiere del Ministero dell'interno, comunque  destinati  a
          servizi  e  finalita'  di  protezione  civile,  di   difesa
          nazionale e di sicurezza  pubblica  nonche'  di  vigilanza,
          prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo,
          alimentare e forestale, al rimborso delle spese  anticipate
          dai  comuni  per   l'organizzazione   delle   consultazioni
          elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a
          qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono
          soggetti ad  esecuzione  forzata,  salvo  che  per  i  casi
          previsti dal capo V del titolo VI del libro  I  del  codice
          civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti  il
          sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli  stipendi,
          salari  e   pensioni   dei   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 . 
              2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto  le
          somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
          e delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore  dei
          funzionari  delegati  di  cui  al  comma  1,  si   eseguono
          esclusivamente, a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,
          secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
          del codice di procedura  civile,  con  atto  notificato  al
          direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
          al direttore di amministrazione od al funzionario  delegato
          nella  cui  circoscrizione   risiedono   soggetti   privati
          interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione  di
          ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
          Il  funzionario  di   prefettura,   o   il   direttore   di
          amministrazione  o  funzionario  delegato  cui  sia   stato
          notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
          vincolare   l'ammontare,    sempreche'    esistano    sulla
          contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
          da quelle indicate al comma  1,  per  cui  si  procede  con
          annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
          effetti riguardo agli ordini  di  pagamento  che  risultino
          gia' emessi . 
              3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
          ai  sensi  del  presente  articolo  presso  le  sezioni  di
          tesoreria dello Stato a pena di nullita'  rilevabile  anche
          d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o   di   pignoramento
          eventualmente  notificati  non   determinano   obbligo   di
          accantonamento  da  parte  delle   sezioni   medesime   ne'
          sospendono l'accreditamento  di  somme  nelle  contabilita'
          speciali intestate alle prefetture  ed  alle  direzioni  di
          amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
          delegati di cui al comma 1 . 
              4.  Viene  effettuata  secondo  le   stesse   modalita'
          stabilite nel comma  2  la  notifica  di  ogni  altro  atto
          consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
          pignoramento o di sequestro.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  543  del  codice  di
          procedura civile : 
              «Art. 543. (Forma del pignoramento). Il pignoramento di
          crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
          sono  in  possesso  di  terzi  si  esegue   mediante   atto
          notificato al terzo e al debitore a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'art. 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente ; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione di cui all'art. 547 al  creditore  procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a  mezzo  di
          posta elettronica certificata; con l'avvertimento al  terzo
          che in caso di mancata comunicazione  della  dichiarazione,
          la stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo  comparendo  in
          un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare  o,
          sebbene comparso, non rende la  dichiarazione,  il  credito
          pignorato  o  il  possesso  di  cose  di  appartenenza  del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione . 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del tribunale competente  per  l'esecuzione  la
          nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al secondo periodo sono depositate  oltre
          il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore . 
              Quando procede a norma dell'art.  492-bis,  l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
          il titolo esecutivo ed  il  precetto,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine  di
          cui all'art. 501, il  creditore  pignorante  e  ognuno  dei
          creditori intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  possono
          chiedere l'assegnazione o la vendita delle  cose  mobili  o
          l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al  periodo
          precedente il giudice fissa l'udienza per  l'audizione  del
          creditore e del debitore e provvede a norma degli  articoli
          552 o 553. Il decreto con cui viene  fissata  l'udienza  di
          cui  al  periodo  precedente  e'  notificato  a  cura   del
          creditore  procedente   e   deve   contenere   l'invito   e
          l'avvertimento al terzo di cui al  numero  4)  del  secondo
          comma.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante  «  Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo»: 
              «Art.  91.  (Mezzi  di  impugnazione)  1.  I  mezzi  di
          impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione,
          l'opposizione di terzo e il ricorso per  cassazione  per  i
          soli motivi inerenti alla giurisdizione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  1  del
          decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   recante
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria  e
          contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
          per l'anno  1997»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 febbraio 1997, n. 30: 
              «Art.  14.  (Esecuzione  forzata   nei   confronti   di
          pubbliche  amministrazioni)  1.  Le  amministrazioni  dello
          Stato, gli enti pubblici non  economici  e  l'ente  Agenzia
          delle entrate - Riscossione  completano  le  procedure  per
          l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e  dei  lodi
          arbitrali  aventi   efficacia   esecutiva   e   comportanti
          l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il  termine
          di  centoventi  giorni  dalla  notificazione   del   titolo
          esecutivo. Prima di tale  termine  il  creditore  non  puo'
          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto
          di precetto.».