Art. 30 
 
Altre disposizioni relative all'utilizzo  dei  segni  distintivi  del
  Dipartimento della  protezione  civile  (Articolo  15,  commi  2  e
  3, decreto-legge    39/2009,    conv. legge    77/2009;    Articolo
  10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013) 
 
  1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni
e  di  ogni  altro  segno  distintivo  dell'immagine,  riferiti  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile,  e'  esclusivamente  riservato   agli   operatori   ad   esso
appartenenti. 
  2. Ferma la facolta' del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile di  autorizzare,  anche  convenzionalmente,  l'uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo,  anche
nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con  le
finalita'  istituzionali  e  dell'immagine  attribuite  al   medesimo
Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo e' punito  con  la
multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato. 
  3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile in grado di  essere  prontamente  individuato
nell'espletamento  delle  attivita'  di  protezione  civile  di   cui
all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stabilite le  norme  riguardanti  la  disciplina  delle
uniformi e del loro uso. 
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono  altresi'  determinate  le
caratteristiche della  bandiera  d'istituto  del  Dipartimento  della
protezione civile, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.