Art. 22
Misure di gestione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro
diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di
gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione
nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali,
in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversita', sui
servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla
sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con
il medesimo decreto puo' essere temporaneamente autorizzato l'uso
commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
19, paragrafo 2, del regolamento.
2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base
regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del
regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino
degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure
sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni.
3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico
all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di
gestione secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a
1-septies.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree
protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il
supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione
di altre amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le
risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di
soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati
conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli esemplari
e' informato il Ministero.
5. Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti
necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia
richiesto nell'ambito delle misure di gestione.
Note all'art. 22:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248,
S.O.
Il testo dell'articolo 3-sexies del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a
1-septies, cosi' recita:
«Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In
vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis).
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a
norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione
dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione
del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi
prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o
programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al
comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante
pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve
contenere l'indicazione del titolo del piano o del
programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a
disposizione del pubblico il piano o programma mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel
proprio sito web.
1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter,
chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed
estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in
forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle osservazioni del pubblico presentate nei
termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato
adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita'
competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
sono state alla base della decisione. La dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico.».