Art. 23
Ripristino degli ecosistemi danneggiati
1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori
delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione
rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22,
previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di
ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e'
stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le
seguenti:
a) misure volte ad accrescere la capacita' di un ecosistema
esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai
loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;
b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo
una campagna di eradicazione.
3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con
ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero
elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il
Ministero, sentito l'ISPRA, puo' autorizzare le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di
ripristino di cui ai commi precedenti.
Note all'art. 23:
La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' rubricata:
«NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I
DANNI ALL'AMBIENTE».