Art. 23 Ripristino degli ecosistemi danneggiati 1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e' stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le seguenti: a) misure volte ad accrescere la capacita' di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. 3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, puo' autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.
Note all'art. 23: La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' rubricata: «NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE».