Art. 24
Recupero dei costi
1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di
riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o
mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi
compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i costi
di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche
responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette
specie, qualora individuate.
Note all'art. 24:
La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' rubricata:
«NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I
DANNI ALL'AMBIENTE».