Art. 17 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche. 3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 4. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 7. L'indicazione del lotto non e' richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori; 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi della direttiva n. 2011/91/UE, si veda nelle note alle premesse.