Art. 20 Prodotti non destinati al consumatore 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita' telematica, purche' agli stessi riferiti.