Art. 20
Prodotti non destinati al consumatore
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del
regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni
nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i
prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche'
l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17,
quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita'
telematica, purche' agli stessi riferiti.