Art. 16 
 
            Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP 
 
  1. L'incarico di direttore dell'esecuzione e', di norma,  ricoperto
dal  RUP,  tranne  i  casi  indicati  nelle  linee   guida   adottate
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice. 
  2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le  disposizioni  di
servizio mediante le  quali  quest'ultimo  impartisce  le  istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita' dell'esecuzione del servizio  o
della  fornitura  e  stabilisce,  in  relazione  all'importanza   del
servizio o della fornitura, la periodicita' con la quale il direttore
dell'esecuzione e' tenuto a  presentare  un  rapporto  sull'andamento
delle principali attivita' di esecuzione del contratto. 
  3. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  servizio
eventualmente impartite dal RUP, il direttore  dell'esecuzione  opera
in  autonomia  in  ordine  al  coordinamento,  alla  direzione  e  al
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 
  4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis,  e  dell'articolo  111,
comma 2, del codice, la  stazione  appaltante  per  i  servizi  e  le
forniture connotati da particolari  caratteristiche  tecniche,  cosi'
come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorita'  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione  del  direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu'  assistenti
con funzioni di direttore operativo per svolgere  i  compiti  di  cui
all'articolo 101,  comma  4,  del  codice,  per  quanto  compatibili,
nonche' coadiuvare il  direttore  dell'esecuzione  nell'ambito  delle
funzioni di cui agli articoli da 18 a 26. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
              5. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  codice,
          definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui  compiti
          specifici del RUP, sui presupposti  e  sulle  modalita'  di
          nomina,    nonche'    sugli    ulteriori    requisiti    di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  le
          medesime linee guida sono determinati, altresi',  l'importo
          massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture  per
          i quali il RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il
          direttore dei lavori o con  il  direttore  dell'esecuzione.
          Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo  216,
          comma 8. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  101,  comma  4  e  6-bis,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  101  (Soggetti  delle  stazioni  appaltanti).  -
          (Omissis). 
              4. Gli assistenti con funzioni di  direttori  operativi
          collaborano con il  direttore  dei  lavori  nel  verificare
          chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
          siano  eseguite  regolarmente   e   nell'osservanza   delle
          clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
          direttamente  al  direttore  dei   lavori.   Ai   direttori
          operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
          fra gli altri, i seguenti compiti: 
                a)  verificare  che  l'esecutore  svolga   tutte   le
          pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli  delle
          strutture; 
                b)   programmare   e    coordinare    le    attivita'
          dell'ispettore dei lavori; 
                c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
          e particolareggiato dei lavori e segnalare  tempestivamente
          al direttore dei lavori le eventuali  difformita'  rispetto
          alle  previsioni  contrattuali   proponendo   i   necessari
          interventi correttivi; 
                d)    assistere    il    direttore     dei     lavori
          nell'identificare gli  interventi  necessari  ad  eliminare
          difetti progettuali o esecutivi; 
                e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
          negativamente sulla qualita' dei  lavori  e  proponendo  al
          direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 
                f) assistere i collaudatori  nell'espletamento  delle
          operazioni di collaudo; 
                g) esaminare e approvare il programma delle prove  di
          collaudo e messa in servizio degli impianti; 
                h) direzione di lavorazioni specialistiche. 
              (Omissis). 
              6-bis. Per i servizi  e  le  forniture  di  particolare
          importanza,  da  individuarsi  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 111,  comma  1,  primo  periodo,  la  stazione
          appaltante, su indicazione del  direttore  dell'esecuzione,
          puo' nominare un assistente del direttore  dell'esecuzione,
          con le funzioni indicate dal medesimo decreto.». 
              - Per il testo dell'articolo 111, comma 2, del  decreto
          legislativo  n.  50  del  2016,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.