Art. 17 
 
                    Gli strumenti per l'esercizio 
               dell'attivita' di direzione e controllo 
 
  1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore  tutte  le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite  ordini  di
servizio,  che  devono   riportare,   nella   loro   forma   scritta,
sinteticamente, le ragioni tecniche e le  finalita'  perseguite  alla
base dell'ordine e devono essere comunicati al  RUP.  L'esecutore  e'
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni  contenute  negli  ordini  di
servizio, fatta salva la facolta' di  iscrivere  le  proprie  riserve
secondo quanto previsto all'articolo 21. 
  2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti  informatici  per
il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai
sensi dell'articolo 26,  comma  2,  che  devono  essere  congruamente
motivati dalle stazioni  appaltanti  e  comunicati  all'Autorita',  e
comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire
alle stazioni appaltanti di  dotarsi  dei  mezzi  necessari  per  una
completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere  forma
scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi  firmati  per
avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 
  3. Il  direttore  dell'esecuzione  redige  i  processi  verbali  di
accertamento di  fatti,  che  devono  essere  inviati  al  RUP  e  le
relazioni per il RUP medesimo.