Art. 31 Principi generali in materia di trasferimento di dati personali 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un'altra organizzazione internazionale e' consentito se: a) il trasferimento e' necessario per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2; b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale che sia un'autorita' competente per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2; c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto nazionale; d) la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell'articolo 32 o, in mancanza, sono state fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 33; in assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell'articolo 34; e e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale, l'autorita' competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorita' competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravita' del reato, la finalita' per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti. 2. In assenza dell'autorizzazione preliminare di un altro Stato membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati personali e' consentito solo se necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non puo' essere ottenuta tempestivamente. L'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare e' informata senza ritardo.