Art. 32 
 
                      Trasferimento sulla base 
                   di una decisione di adeguatezza 
 
  1. Il trasferimento di  dati  personali  verso  un  Paese  terzo  o
un'organizzazione internazionale  e'  consentito  se  la  Commissione
europea ha deciso che il Paese terzo, un  territorio  o  uno  o  piu'
settori specifici all'interno del  Paese  terzo,  o  l'organizzazione
internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal
caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.