Art. 33 Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate 1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza di cui all'articolo 32, il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale e' consentito se: a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o b) il titolare del trattamento, valutate tutte le circostanze relative allo specifico trasferimento, ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. 2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera b), e ne conserva documentazione che, su richiesta, mette a disposizione del Garante, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorita' competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.