Art. 33 
 
             Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate 
 
  1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione  di  una
decisione di adeguatezza di cui all'articolo 32, il trasferimento  di
dati   personali   verso   un   Paese   terzo   o   un'organizzazione
internazionale e' consentito se: 
    a) sono fornite garanzie adeguate  per  la  protezione  dei  dati
personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o 
    b) il titolare del trattamento,  valutate  tutte  le  circostanze
relative  allo  specifico  trasferimento,  ritiene   che   sussistano
garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. 
  2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti
effettuati  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),  e  ne   conserva
documentazione che, su richiesta, mette a disposizione  del  Garante,
con  l'indicazione  della  data   e   dell'ora   del   trasferimento,
dell'autorita'   competente   ricevente,   della   motivazione    del
trasferimento e dei dati personali trasferiti.