Art. 34 
 
                  Deroghe in situazioni specifiche 
 
  1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione  di  una
decisione di adeguatezza ai sensi  dell'articolo  32  o  di  garanzie
adeguate di cui all'articolo 33, il trasferimento o una categoria  di
trasferimenti  di   dati   personali   verso   un   Paese   terzo   o
un'organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una
delle seguenti finalita': 
    a)  per  tutelare  un  interesse  vitale  dell'interessato  o  di
un'altra persona; 
    b)  per  salvaguardare  i  legittimi  interessi  dell'interessato
quando lo preveda il diritto dello Stato  membro  che  trasferisce  i
dati personali; 
    c) per prevenire una minaccia grave e  immediata  alla  sicurezza
pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo; 
    d) in singoli casi, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
2; 
    e) in singoli casi, per  accertare,  esercitare  o  difendere  un
diritto in sede  giudiziaria  in  relazione  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i  dati  personali
non  sono  trasferiti  se  l'autorita'  competente  che  effettua  il
trasferimento  valuta  i   diritti   e   le   liberta'   fondamentali
dell'interessato  prevalenti  rispetto  all'interesse   pubblico   al
trasferimento. 
  3. Il trasferimento effettuato ai sensi del  comma  1  deve  essere
documentato e, su richiesta, la documentazione deve  essere  messa  a
disposizione del Garante con l'indicazione della data e dell'ora  del
trasferimento, dell'autorita' competente ricevente, della motivazione
del trasferimento e dei dati personali trasferiti.