Art. 35 Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in Paesi terzi 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2, le autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di legge o di regolamento o dal diritto dell'Unione europea, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi se: a) il trasferimento e' strettamente necessario per l'assolvimento di un compito previsto dal diritto dell'Unione europea o dall'ordinamento interno, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2; b) l'autorita' competente che effettua il trasferimento valuta che i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento; c) l'autorita' competente che effettua il trasferimento ritiene che il trasferimento a un'autorita' per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo, in particolare in quanto non puo' essere effettuato tempestivamente; d) l'autorita' competente ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo e' informata senza ingiustificato ritardo, salvo che cio' pregiudichi la finalita' per cui il trasferimento e' effettuato; e) l'autorita' competente che effettua il trasferimento informa il destinatario della finalita' specifica o delle finalita' specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a condizione che tale trattamento sia necessario. 2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. 3. L'autorita' competente informa il Garante dei trasferimenti previsti dal presente articolo. 4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 e' documentato.