Art. 35 
 
                   Trasferimenti di dati personali 
               a destinatari stabiliti in Paesi terzi 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma  1,  lettera
b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2,
le autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  g),
numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme  di
legge o di regolamento o dal diritto dell'Unione europea,  trasferire
dati personali direttamente a destinatari stabiliti  in  Paesi  terzi
se: 
    a) il trasferimento e' strettamente necessario per l'assolvimento
di  un  compito  previsto   dal   diritto   dell'Unione   europea   o
dall'ordinamento interno, per le finalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 2; 
    b) l'autorita' competente che effettua  il  trasferimento  valuta
che  i  diritti  e  le  liberta'  fondamentali  dell'interessato  non
prevalgono  sull'interesse   pubblico   che   rende   necessario   il
trasferimento; 
    c) l'autorita' competente che effettua il  trasferimento  ritiene
che  il  trasferimento  a  un'autorita'  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace  o  inidoneo,
in particolare in quanto non puo' essere effettuato tempestivamente; 
    d) l'autorita' competente ai fini di cui all'articolo 1, comma 2,
nel Paese terzo e' informata senza ingiustificato ritardo, salvo  che
cio' pregiudichi la finalita' per cui il trasferimento e' effettuato; 
    e) l'autorita' competente che effettua il  trasferimento  informa
il  destinatario  della  finalita'  specifica   o   delle   finalita'
specifiche per le quali i dati personali devono  essere  trattati,  a
condizione che tale trattamento sia necessario. 
  2. Per  accordo  internazionale  di  cui  al  comma  1  si  intende
qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore
tra gli Stati membri e Paesi terzi  nel  settore  della  cooperazione
giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. 
  3. L'autorita' competente  informa  il  Garante  dei  trasferimenti
previsti dal presente articolo. 
  4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 e' documentato.