Art. 36 
 
Cooperazione internazionale per la protezione dei  dati  personali  e
  accordi internazionali precedentemente conclusi 
 
  1.  In   relazione   ai   Paesi   terzi   e   alle   organizzazioni
internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalita'  di
cui all'articolo 50 del regolamento UE. 
  2. Restano in vigore,  fino  alla  loro  modifica,  sostituzione  o
revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di  dati
personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali  conclusi
anteriormente al 6  maggio  2016  e  che  sono  conformi  al  diritto
dell'Unione europea applicabile a tale data.