Art. 17 Normazione 1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorita' competenti NIS promuovono l'adozione di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia. 2. Le autorita' competenti NIS tengono conto dei pareri e delle linee guida predisposti dall'ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al comma 1, nonche' le norme gia' esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.