Art. 17 
 
                             Normazione 
 
  1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1  e
2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le  autorita'  competenti  NIS
promuovono l'adozione di norme e specifiche  europee  o  accettate  a
livello internazionale relative  alla  sicurezza  della  rete  e  dei
sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a  favore
dell'uso di un particolare tipo di tecnologia. 
  2. Le autorita' competenti NIS tengono conto  dei  pareri  e  delle
linee guida predisposti dall'ENISA, in collaborazione con  gli  Stati
membri, riguardanti i settori tecnici da prendere  in  considerazione
in relazione al comma 1, nonche' le norme gia' esistenti, comprese le
norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.