Art. 18 
 
                         Notifica volontaria 
 
  1. I soggetti che non sono stati  identificati  come  operatori  di
servizi essenziali e non sono fornitori di servizi  digitali  possono
notificare, su base  volontaria,  gli  incidenti  aventi  un  impatto
rilevante sulla continuita' dei servizi da loro prestati. 
  2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT  italiano  applica  la
procedura di cui all'articolo 12. 
  3.  Le  notifiche  obbligatorie  sono   trattate   prioritariamente
rispetto alle notifiche volontarie. 
  4. Le notifiche volontarie  sono  trattate  soltanto  qualora  tale
trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. 
  5. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto  di  imporre  al
soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto
se non avesse effettuato tale notifica.