Art. 18
Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei
dati personali
1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che,
alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente
gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di
contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione
di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di
ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
memorie difensive ai sensi del comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie difensive.
Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli
atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in
alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale
determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle
persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere
le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 18:
- Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.»
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.»
«Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme delcodice civile.»
- Gli articoli 33, 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164
e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, cosi' recitano:
«Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu'
generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art.
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.»
«Art. 161 (Omessa o inidonea informativa
all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni di
cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila
euro.»
«Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di
disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate nell'art.
33o delle disposizioni indicate nell'art. 167e' altresi'
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
del pagamento di una somma da diecimila euro a
centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e' escluso
il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di
prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'
altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a
centottantamila euro.
2-quater. La violazione del diritto di opposizione
nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-bis, e dal
relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.»
«Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei
dati di traffico). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo di recepimento delladirettiva
2006/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»
«Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico). - 1. La violazione delle disposizioni di cui
all'art. 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille
euro per ciascun contraente o altra persona nei cui
confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui
al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica l'art. 8
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non
puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento
del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione della violazione
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art.
164-bis, comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da ventimila euro a
centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si
applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi,
qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito
ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 8,
le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 32-bis.»
«Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degliarticoli 37e38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro.»
«Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al
Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro.
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi
aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui
agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita',
avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o
sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi
stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura
pari a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu'
disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle
previste dagliarticoli 162, comma 2,162-bise164, commesse
anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila
euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in
particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno
o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge
numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle
sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura
pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere
aumentate fino al quadruplo quando possono risultare
inefficaci in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.»