Art. 18 
 
 
Definizione agevolata delle violazioni in materia di  protezione  dei
                           dati personali 
 
  1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,
alla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora
definiti con l'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione,  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente
gia' adottati, il pagamento potra' essere  effettuato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l'atto   di
contestazione  immediata  di  cui  all'articolo  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell'ordinanza-ingiunzione
di cui  all'articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di
ulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca
memorie difensive ai sensi del comma 4. 
  3. Nei casi di cui al  comma  2,  il  contravventore  e'  tenuto  a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine
previsto dal comma 1. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il  contravventore  che  non
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie  difensive.
Il Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l'archiviazione  degli
atti comunicandola all'organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in
alternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale
determina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed  alle
persone che vi sono obbligate solidalmente. 
  5.   L'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere
le somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all'art.  28
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24  novembre
          1981, n. 689: (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.» 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.» 
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   data   della   contestazione    o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti  e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.» 
              «Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a  riscuotere  le
          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione. 
              L'interruzione della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme delcodice civile.» 
              - Gli articoli 33, 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164
          e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, cosi' recitano: 
              «Art. 33 (Misure minime). -  1.  Nel  quadro  dei  piu'
          generali obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31,  o
          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del
          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure
          minime individuate nel presente capo o ai  sensi  dell'art.
          58, comma 3, volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di
          protezione dei dati personali.» 
              «Art.    161    (Omessa    o    inidonea    informativa
          all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  da  seimila  euro  a  trentaseimila
          euro.» 
              «Art. 162 (Altre fattispecie). -  1.  La  cessione  dei
          dati in violazione di quanto previsto dall'art.  16,  comma
          1, lettera b),  o  di  altre  disposizioni  in  materia  di
          disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          diecimila euro a sessantamila euro. 
              2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,
          comma 1, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. 
              2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati   personali
          effettuato in violazione delle  misure  indicate  nell'art.
          33o delle disposizioni indicate  nell'art.  167e'  altresi'
          applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
          del  pagamento  di  una   somma   da   diecimila   euro   a
          centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e'  escluso
          il pagamento in misura ridotta. 
              2-ter. In caso di  inosservanza  dei  provvedimenti  di
          prescrizione di misure necessarie  o  di  divieto  di  cui,
          rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'
          altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
          sanzione del pagamento di una somma da  trentamila  euro  a
          centottantamila euro. 
              2-quater. La  violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'art.  130,  comma  3-bis,  e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo.» 
              «Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei
          dati di traffico). - 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato e salvo quanto previsto dall'art.  5,  comma  2,  del
          decreto   legislativo   di    recepimento    delladirettiva
          2006/24/CEdel Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15
          marzo 2006, nel caso di violazione  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.» 
              «Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di  fornitori  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico). - 1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art.  32-bis,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di    una    somma    da
          venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 
              2. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.
          32-bis, comma 2, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da centocinquanta euro  a  mille
          euro  per  ciascun  contraente  o  altra  persona  nei  cui
          confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di  cui
          al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica  l'art.  8
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  2  non
          puo' essere applicata in misura superiore al  5  per  cento
          del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi  di
          comunicazione   elettronica   accessibili    al    pubblico
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          notificazione   della   contestazione   della    violazione
          amministrativa, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          164-bis, comma 4. 
              4. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.
          32-bis, comma 7, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una   somma   da   ventimila   euro   a
          centoventimila euro. 
              5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo  si
          applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti  servizi,
          qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito
          ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma  8,
          le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui
          all'art. 32-bis.» 
              «Art. 163 (Omessa o  incompleta  notificazione).  -  1.
          Chiunque, essendovi tenuto,  non  provvede  tempestivamente
          alla notificazione ai  sensi  degliarticoli  37e38,  ovvero
          indica  in  essa  notizie  incomplete,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
          ventimila euro a centoventimila euro.» 
              «Art.  164  (Omessa  informazione   o   esibizione   al
          Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
          di esibire i  documenti  richiesti  dal  Garante  ai  sensi
          degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
          a sessantamila euro. 
              «Art.  164-bis  (Casi  di  minore  gravita'  e  ipotesi
          aggravate).  -  1.  Se  taluna  delle  violazioni  di   cui
          agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita',
          avuto altresi'  riguardo  alla  natura  anche  economica  o
          sociale dell'attivita' svolta, i limiti  minimi  e  massimi
          stabiliti dai medesimi articoli sono  applicati  in  misura
          pari a due quinti. 
              2. In caso di piu' violazioni di  un'unica  o  di  piu'
          disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle
          previste dagliarticoli 162, comma  2,162-bise164,  commesse
          anche in tempi diversi in relazione a  banche  di  dati  di
          particolare rilevanza o dimensioni, si applica la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  cinquantamila
          euro a trecentomila euro. Non e' ammesso  il  pagamento  in
          misura ridotta. 
              3.  In  altri  casi  di   maggiore   gravita'   e,   in
          particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per  uno
          o piu' interessati, ovvero quando la  violazione  coinvolge
          numerosi interessati,  i  limiti  minimo  e  massimo  delle
          sanzioni di cui al presente Capo sono applicati  in  misura
          pari al doppio. 
              4. Le sanzioni di cui al presente Capo  possono  essere
          aumentate  fino  al  quadruplo  quando  possono   risultare
          inefficaci  in  ragione  delle  condizioni  economiche  del
          contravventore.»