Art. 19
Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse
possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta
data.
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui il Garante
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso del
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria
denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e' in corso un
procedimento penale.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante
avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso,
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati
personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito,
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
alle premesse.