Art. 20 
 
 
          Codici di deontologia e di buona condotta vigenti 
         alla data di entrata in vigore del presente decreto 
 
  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le
categorie interessate sottopongano all'approvazione del  Garante  per
la protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell'articolo  40  del
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
paragrafo 2 del predetto articolo; 
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi  dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  2. Il mancato rispetto di uno  dei  termini  di  cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle
disposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a
decorrere dalla scadenza del termine violato. 
  3. Le disposizioni contenute nei codici  riportati  negli  allegati
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano
a produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai
sensi del comma 4. 
  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
verifica  la  conformita'  al   Regolamento   (UE)   2016/679   delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  5. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali  promuove  la
revisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le
modalita' di cui all'articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              -  Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5,  A.6,  A.7
          del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si
          veda nelle note all'art. 16. 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note
          alle premesse.