Art. 20
Codici di deontologia e di buona condotta vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le
categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per
la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
paragrafo 2 del predetto articolo;
b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1,
lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle
disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a
decorrere dalla scadenza del termine violato.
3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano
a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai
sensi del comma 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali
verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la
revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le
modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003.
Note all'art. 20:
- Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note all'art. 16.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
alle premesse.