Art. 21 
 
 
                 Autorizzazioni generali del Garante 
                per la protezione dei dati personali 
 
  1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con
provvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione
pubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle
autorizzazioni generali gia' adottate, relative  alle  situazioni  di
trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento  (UE)
2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e'  adottato
entro sessanta giorni dall'esito del  procedimento  di  consultazione
pubblica. 
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a  verifica  a  norma  del
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del provvedimento di cui al comma 1. 
  3. Le autorizzazioni generali del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati
al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 
  4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle  misure  di
garanzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la
corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni
generali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate
con il provvedimento di cui al comma 1. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle
prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al
presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo   83,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
          Note all'art. 21: 
 
              -  Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
          alle premesse.