Art. 23 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo  154  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154
e 154-bis del medesimo codice; 
    b) all'articolo 39, comma 1, del decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,
142 e 143 del medesimo codice; 
    c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 165 del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; 
    d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all'articolo  58,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
          Note all'art. 23: 
 
              -  Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo
          18 maggio  2018,  n.  51  (Attuazione  delladirettiva  (UE)
          2016/680 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte
          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali
          dati  e  che  abroga  ladecisione  quadro   2008/977/GAIdel
          Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  maggio
          2018, n. 119, cosi' recitano: 
              «Art. 37 (Autorita' di controllo). - 1. Il  Garante  e'
          l'autorita'   di   controllo   incaricata    di    vigilare
          sull'applicazione delle norme di cui al  presente  decreto,
          al fine di tutelare i diritti e  le  liberta'  fondamentali
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento  di  dati
          personali e di agevolare la libera  circolazione  dei  dati
          all'interno dell'Unione europea. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante
          le funzioni di cui all'art.  154  del  Codice,  nonche'  le
          seguenti: 
                a) promozione  di  una  diffusa  conoscenza  e  della
          consapevolezza circa i rischi, le norme, le  garanzie  e  i
          diritti in relazione al trattamento; 
                b)  promozione  della  consapevolezza  in   capo   ai
          titolari e  responsabili  del  trattamento  dell'importanza
          degli obblighi previsti dal presente decreto; 
                c) espressione di  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
                d)  rilascio,  su  richiesta   dell'interessato,   di
          informazioni in merito all'esercizio dei  diritti  previsti
          dal presente decreto e, se del caso,  cooperazione,  a  tal
          fine, con le autorita' di controllo di altri Stati membri; 
                e)   trattazione   dei   reclami   proposti   da   un
          interessato,   da   un   organismo,   un'organizzazione   o
          un'associazione ai sensi dell'art. 40  e  compimento  delle
          indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante
          dello stato e dell'esito delle indagini  entro  un  termine
          ragionevole, in particolare ove siano necessarie  ulteriori
          indagini o  un  coordinamento  con  un'altra  autorita'  di
          controllo; 
                f) supporto agli interessati nella  proposizione  dei
          reclami; 
                g) accertamento della  liceita'  del  trattamento  ai
          sensi dell'art. 13 e informazione all'interessato entro  un
          termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi  del
          comma 3 di detto articolo, o dei  motivi  per  cui  non  e'
          stata effettuata; 
                h) collaborazione, anche tramite 
                i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali  che
          presentano un interesse, se ed in  quanto  incidenti  sulla
          protezione dei dati personali, in particolare  l'evoluzione
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
                l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti
          di cui all'art. 24; 
                m) contribuzione alle attivita' del comitato  di  cui
          all'art. 68 del regolamento UE; 
              3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante
          i seguenti poteri: 
                a) svolgere indagini sull'applicazione  del  presente
          decreto, anche  sulla  base  di  informazioni  ricevute  da
          un'altra autorita' di controllo  o  da  un'altra  autorita'
          pubblica. Lo svolgimento  delle  indagini  e'  disciplinato
          dalle disposizioni delCodice; 
                b) ottenere,  dal  titolare  del  trattamento  e  dal
          responsabile del trattamento,  l'accesso  a  tutti  i  dati
          personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni
          necessarie per l'adempimento dei suoi compiti; 
                c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento
          o al responsabile del trattamento in ordine alle  possibili
          violazioni delle norme del presente decreto; 
                d)  ingiungere  al  titolare  del  trattamento  o  al
          responsabile del trattamento di  conformare  i  trattamenti
          alle disposizioni del presente decreto, se  del  caso,  con
          specifiche  modalita'  ed  entro  un  determinato  termine,
          ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di
          dati personali o la limitazione del  trattamento  ai  sensi
          dell'art. 12; 
                e) imporre una limitazione provvisoria  o  definitiva
          al trattamento,  incluso  il  divieto  e  il  blocco  dello
          stesso; 
                f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni
          del presente decreto; 
                g) denunciare i reati dei quali  viene  a  conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                h)    predisporre    annualmente    una     relazione
          sull'attivita' svolta, da trasmettere al Parlamento 
              4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi,
          nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. 
              5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2  e  3  sono
          esercitati  senza  spese  per  l'interessato   o   per   il
          responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede
          in  ordine  alle  richieste  manifestamente   infondate   o
          inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi,
          richieste gia' rigettate. 
              6. Il Garante non e' competente in ordine al  controllo
          del   rispetto   delle   norme   del   presente    decreto,
          limitatamente  ai  trattamenti  effettuati   dall'autorita'
          giudiziaria nell'esercizio delle funzioni  giurisdizionali,
          nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero.» 
              «Art.   39    (Reclamo    al    Garante    e    ricorso
          giurisdizionale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art.  37,
          comma 6, l'interessato, se ritiene che il  trattamento  dei
          dati personali che lo riguardano violi le disposizioni  del
          presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con  le
          modalita' di cui agliarticoli 142e143 del Codice. 
              2. Il  Garante  informa  l'interessato  dello  stato  o
          dell'esito  del  reclamo,  compresa  la  possibilita'   del
          ricorso giurisdizionale. 
              3. Per l'inosservanza delle disposizioni  del  presente
          decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato  puo'
          proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto  e
          regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo
          I, capo II delCodice.» 
              «Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo  che  il
          fatto costituisca reato e  ad  esclusione  dei  trattamenti
          svolti  in  ambito   giudiziario,   la   violazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  a),  b),
          d), e) ed f), all'art. 4, commi 2 e 3, all'art. 6, commi  3
          e 4, all'art. 7, all'art. 8,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro  a
          150.000  euro.  La  medesima  sanzione  amministrativa   si
          applica al trasferimento dei dati personali verso un  Paese
          terzo o un'organizzazione internazionale in  assenza  della
          decisione di adeguatezza della Commissione  europea,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione
          dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle  disposizioni
          di cui all'art. 14, comma 2. Con la  medesima  sanzione  e'
          punita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17,
          comma 2, all'art. 18, commi 1,  2,  3  e  4,  all'art.  19,
          all'art.  20,  all'art.  21,  all'art.  22,  all'art.   23,
          all'art. 24,  commi  1  e  4,  all'art.  26,  all'art.  27,
          all'art. 28, commi 1 e 4, all'art. 29, comma 2. 
              3. Nella determinazione della  sanzione  amministrativa
          da applicare secondo quanto previsto dai commi  1  e  2  si
          tiene conto dei criteri di cui all'art.  83,  paragrafo  2,
          lettere a), b), c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  k),  del
          regolamento UE. 
              4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e'
          regolato dall'art. 166  del  Codice.  Si  applica  altresi'
          l'art. 165 del Codice.» 
              «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). -
          1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
          adottato dal Garante  ai  sensi  dell'art.  143,  comma  1,
          lettera c), del Codice, in un procedimento  riguardante  il
          trattamento dei dati di cui all'art. 1, comma 2, e'  punito
          con la reclusione da tre mesi a due anni.» 
              -  Gli articoli 142,143,154 e 165  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: 
              «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1.  Il  reclamo
          contiene un'indicazione per  quanto  possibile  dettagliata
          dei fatti e  delle  circostanze  su  cui  si  fonda,  delle
          disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle  misure
          richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
          del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 
              2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati,  o  da
          associazioni che li rappresentano anche ai sensi  dell'art.
          9, comma 2, ed e' presentato al Garante  senza  particolari
          formalita'. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione
          utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale  procura,
          e indica un recapito per  l'invio  di  comunicazioni  anche
          tramite posta elettronica, telefax o telefono. 
              3. Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per  il
          reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce  la
          disponibilita' con strumenti elettronici.» 
              «Art. 143 (Procedimento per i reclami). -  1.  Esaurita
          l'istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   e'
          manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per
          adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della
          definizione del procedimento: 
                a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
          b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera
          c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
          l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 
                b)  prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o
          necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle
          disposizioni vigenti; 
                c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
          trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per
          effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di
          cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
          natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalita'   del
          trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,  vi
          e' il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio
          rilevante per uno o piu' interessati; 
                d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
          dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti
          che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della
          collettivita'. 
              2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i
          relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
          il numero o per la complessita' degli accertamenti.» 
              «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il
          compito di: 
                a) controllare se i trattamenti sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
                b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
                c)  prescrivere  anche  d'ufficio  ai  titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'art. 143; 
                d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
                e) promuovere la sottoscrizione di  codici  ai  sensi
          dell'art. 12e dell'art. 139; 
                f)   segnalare   al   Parlamento   e    al    Governo
          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla
          necessita' di tutelare i diritti di cui all'art.  2anche  a
          seguito dell'evoluzione del settore; 
                g) esprimere pareri nei casi previsti; 
                h)  curare  la  conoscenza  tra  il  pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
                i)  denunciare  i  fatti  configurabili  come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                l) tenere il registro dei trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37; 
                m) predisporre annualmente una relazione 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare: 
                a)  dalla  legge  30  settembre  1993,  n.   388,   e
          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei
          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di
          Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; 
                b) dalla legge 23 marzo 1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); 
                c) dal regolamento (Ce) n. 515/97del  Consiglio,  del
          13 marzo 1997, e dallalegge  30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
                d) dal regolamento (Ce)  n.  2725/2000del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'"Eurodac"  per  il
          confronto delle impronte digitali e per l'efficace 
                e) nel capitolo IV della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva conlegge  21
          febbraio 1989, n.  98,quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra Stati ai sensi  dell'art.  13  della
          convenzione medesima. 
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.» 
              «Art.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del
          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente
          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,
          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati
          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
          a cura e spese del contravventore.» 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note
          alle premesse.