Art. 24
Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non puo' essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.
Note all'art. 24:
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
alle premesse.
- L'art. 667 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della
persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa
mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la
interroga e compie ogni indagine utile alla sua
identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a normadell'art. 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria procedente.»
- L'art. 135 del codice penale cosi' recita:
«Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve
eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva.»