Art. 25
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla
legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta,
pari alla meta' della sanzione irrogata, oltre alle spese del
procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Note all'art. 25:
- L'art. 129 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
«1. In ogni stato e grado del processo, il giudice,
il quale riconosce che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione
di procedibilita' [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con
sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o
di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula
prescritta.»
- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.»