Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 26:
- L'art. 1, comma 1025 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2017, n. 302, S.O., cosi' recita:
«Art. 1 -
1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021,
1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2018.»