Art. 27
Abrogazioni
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il
titolo VI e il titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,
164-bis,165 e 169;
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e
179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Savona, Ministro per gli affari
europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 27:
- Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati dal
presente decreto, cosi' recitavano:
«Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei
dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.»
«Art. 4 (Definizioni) . - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, cui si
riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato
di
q) "Garante", l'autorita' di cui all'art. 153,
istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
contraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;(11)
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'art.2, lettera c), delladirettiva 2002/21/CEdel
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "contraente", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'art. 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente;
g-bis) "violazione di dati personali": violazione
della sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.»
«Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea
e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali e'
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui
agliarticoli 15e31.
3-bis. (abrogato).»
«Art. 6 (Disciplina del trattamento). - 1. Le
disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in
relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.»
- Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo
V, il titolo VI e il titolo VII della parte I del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati
dal presente decreto, erano cosi' rubricati:
«Titolo II (Diritti dell'interessato)
Titolo III (Regole generali per il trattamento dei
dati)
Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento)
Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi)
Titolo VI (Adempimenti)
Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero».)
- Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo
IV, il capo III del titolo V, il capo V del titolo V, i
capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII
della parte II del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, erano cosi'
rubricati:
«Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario)
Capo I (Profili generali)
Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico)
Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali)
Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico)
Capo V (Particolari contrassegni)
Titolo V (Trattamento di dati personali in ambito
sanitario)
Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico)
Capo V (Dati genetici)
Titolo X (Comunicazioni elettroniche)
Capo II (Internet e reti telematiche)
Capo III (Videosorveglianza)
Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata)
Titolo XIII (Marketing diretto».)
- Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95,
98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi'
recitavano:
«Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici). - 1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere
prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del
Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanita'.»
«Art. 81 (Prestazione del consenso). - 1. Il consenso
al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente
codice o di altra disposizione di legge, puo' essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto
scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu'
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi
indicati negliarticoli 78,79e80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce
l'informativa per conto di piu' professionisti ai sensi
dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1,
il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalita', anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimoart. 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
medesimo comma.»
«Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti
degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78,
79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' degli interessati, nonche' del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,
un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita'
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in
occasione della prestazione medica e in ogni operazione di
trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli
ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalita' per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione
del personale, dirette a prevenire nei confronti di
estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e
reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono
tenuti per legge al segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai
soggetti di cui all'art. 78, che ottemperano alle
disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a
garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'art. 12.»
«Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). - 1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di
cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare
per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di
incarico individua appropriate modalita' e cautele
rapportate al contesto nel quale e' effettuato il
trattamento di dati.»
«Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Le ricette relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita'
connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali
relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2.
del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un
tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo
copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei
commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato
dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessita' connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda
la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato
nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla
legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.»
«Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni cartacee di
medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le
generalita' dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare
le generalita' dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identita',
per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale
modalita' di preparazione o di utilizzazione.»
«Art. 89 (Casi particolari). - 1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche neldecreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 8
aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita'
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato condecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78, l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3, e88, comma
1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta
dell'interessato.»
«Art. 91 (Dati trattati mediante carte). - 1. Il
trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte e' consentito se necessario ai sensi dell'art. 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'art. 17.»
«Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare
lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,
archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e'
effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso banche di
dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi
ad essa correlate, di cui aldecreto del Ministro della
salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' in data
18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui
all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in data
26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2001.»
«Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degliarticoli 20e21, le finalita' di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.»
«Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degliarticoli 20e21, le finalita' relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.»
«Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
- 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti
previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione
dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione deldecreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione a tipi
di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed
esaminare i ricorsi amministrativi in conformita'
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilita' e rapporti
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.»
«Art. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti).
- 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.»
«Art. 118 (Informazioni commerciali). - 1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei
meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati
raccolti e comunicati.»
«Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). -
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'art. 118sono altresi' individuati termini armonizzati
di conservazione dei dati personali contenuti, in
particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti
da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli
disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo conto
della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.».
- La Sezione III del Capo I del Titolo I e il Capo II
del Titolo IV della Parte III del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente
decreto, erano cosi' rubricati:
«Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni)
Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale)
Capo I (Tutela dinanzi al garante)
Sezione III (Tutela alternativa a quella
giurisdizionale)
Titolo IV (Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali)
Capo II (Disposizioni transitorie)».
- Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164
e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, abrogati dal presente decreto, si vedano le note
all'art. 18.
- Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 184 e 185 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi'
recitavano:
«Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del
Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente
Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati
nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
a cura e spese del contravventore.»
«Art. 169 (Misure di sicurezza). - 1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'art. 33e' punito con l'arresto sino a due
anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,
nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
e' impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e'
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli21,22,23e24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.»
«Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen). - 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, e'
cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o
cancellazione, nonche' di verifica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al
comma 1.";
b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso;
c) l'art. 11e' sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'art.
114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei
dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed
esegue le verifiche previste nel medesimo art. 114, anche
su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi
dell'art. 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al
medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.";
d) l'art. 12e' abrogato.»
«Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie). -
1. All'art. 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a
"destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle
mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se cio' non e' possibile,".
3. Nel quarto comma dell'art. 139 del codice di
procedura civile, la parola: "l'originale" e' sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'art. 140 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'art. 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il
destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato
mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta
con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero
degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale
e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino
alla fine del periodo.
7. All'art. 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte
le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della
dignita'".
8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui
al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in
busta chiusa e sigillata.".
9. All'art. 490, terzo comma, del codice di procedura
civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore".
10. All'art. 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le
parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite
dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle
generalita' del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non
puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma,
del medesimo codice. ".
12. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il
seguente:
"Art. 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti e
di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 137, terzo comma, del codice di
procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di
presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'art. 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la
legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di
copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare,
fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o
al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie.".
14. All'art. 157, comma 6, del codice di procedura
penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "e' effettuata nei modi
previsti dall'art. 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, approvate condecreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale
e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.".
16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.";
b) all'art. 8, secondo comma, secondo periodo, dopo
le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite
le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito».
«Art. 175 (Forze di polizia). - 1. Il trattamento
effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attivita'
amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma
3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al Garante
ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia,
dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti
di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente
codice possono essere ulteriormente trattati se ne e'
verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai
sensi dell'art. 11.
3. L'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.».
«Art. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono, ".
2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
3. L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.".(187)
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'art. 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le
vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.(187)
5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione».
«Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e
delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli
elenchi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito
nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita
di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato
civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396e' consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e'
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalita' di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.».
«Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria). - 1.
Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima
della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per
la protezione dei dati personali".
2. All'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in
materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso,
e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato,
nonche' della relativa dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro
della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali".
3. Nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in fine,
il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di
importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'art. 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "e' acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati personali».
«Art. 179 (Altre modifiche). - 1. Nell'art. 6 della
legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: ";
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalita' e della sua liberta'
morale;".
2. Nell'art. 38, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al
Garante per la protezione dei dati personali".
4. (abrogato).»
«Art. 184 (Attuazione di direttive europee). - 1. Le
disposizioni del presente codice danno attuazione
alladirettiva 96/45/CEdel Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alladirettiva
2002/58/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.»
«Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di
buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici
di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi
degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla data di emanazione del presente codice.».
- Gli allegati B e C del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2003, S.O.