Art. 24 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e'  inserito  il  seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,  la  corte  di
appello  pone  a  carico  della  parte  privata   che   ha   proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
  b) all'articolo 17, al  comma  3-bis  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione»  e'  inserita  la
seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione  comporta
l'inammissibilita' della proposta» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il procuratore nei dieci giorni  successivi  comunica  all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza  di  pregiudizi  per  le  indagini
preliminari in corso. In  tali  casi,  il  procuratore  concorda  con
l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della
proposta.»; 
  2) la lettera d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti:  «di  cui
al primo periodo»; 
  d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole  «comma  3-bis,  del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e
all'articolo 640-bis del codice penale». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.