Art. 25 Sanzioni in materia di subappalti illeciti 1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».