Art. 29 
 
Modifiche in materia  di  attivita'  svolte  negli  enti  locali  dal
  personale sovraordinato ai  sensi  dell'articolo  145  del  decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  706,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  essere  incrementate,  nel  rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo  di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti   agli   enti   locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio.