Art. 29 Modifiche in materia di attivita' svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.