Art. 11 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 15 del citato  decreto  legislativo
          29 maggio 2017, n. 97: 
              «Art.  15  (Fondo  per  l'operativita'   del   soccorso
          pubblico).  -  1.  Al  fine  di  valorizzare  le  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla  revisione
          ordinamentale  di  cui   al   presente   provvedimento   e'
          istituito, a  decorrere  dall'anno  2017,  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  del
          programma di spesa  «Prevenzione  dal  rischio  e  soccorso
          pubblico», un fondo per il finanziamento  degli  interventi
          indicati al comma 4. 
              2. Il fondo di cui al comma  1  e'  alimentato  con  le
          risorse previste ai sensi dell'art. 1, comma  365,  lettera
          c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre  2016,
          n. 232, come di seguito indicato: 
                a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e  per  euro
          81,730 milioni dall'anno 2018, per  le  finalita'  previste
          dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017; 
                b) per importi da determinarsi con  apposito  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, per  le  finalita'  previste
          dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. (3) 
              3. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma
          972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  prorogato
          dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera c), della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto
          al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  alla
          data del  30  settembre  2017.  Al  medesimo  personale  in
          servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto  una  tantum  un
          assegno di euro 350. 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate, nel rispetto dei  principi  dell'art.  8,
          comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, le modalita' di utilizzazione,  con  le  decorrenze
          indicate al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  delle  risorse
          disponibili nel fondo  di  cui  al  comma  1,  fatta  salva
          l'eventuale  quota  da  destinare   al   finanziamento   di
          ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli
          del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Il  predetto
          decreto puo' prevedere: 
                a)   l'incremento   del   valore   delle   componenti
          retributive, diverse dal trattamento  stipendiale,  erogate
          al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  con
          esclusione di quello appartenente ai ruoli  dei  dirigenti,
          da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
          articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura
          operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli  effetti  dei
          procedimenti negoziali non ancora definiti; 
                b) la previsione di misure di esenzione  fiscale  del
          trattamento economico accessorio per il personale del Corpo
          percettore di un reddito annuo utile ai  fini  fiscali  non
          superiore a 28.000 euro e per una spesa  complessiva  annua
          non superiore a 1.000.000 di euro. 
              5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e'  trasmesso
          alle Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  delle
          commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che  sono  resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi  i  quali
          il decreto puo' essere comunque adottato. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a),  e  3,
          pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030  milioni
          di euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232. 
              7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi  indicati
          al comma 5, definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni  di
          euro. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          alla  ripartizione  tra  i  bilanci  delle  amministrazioni
          interessate delle somme di cui al comma 1 previa  richiesta
          delle amministrazioni medesime.