Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di  cui  agli
articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 
  2. Il termine previsto  dall'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Gli  effetti  ostativi  connessi  all'applicazione  di  sanzioni
disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel  presente  decreto
conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini  disciplinari
poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica 
                                  amministrazione 
 
                                  Tria, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'art. 18 del citato  decreto  legislativo
          29 maggio 2017, n. 97: 
              «Art. 18 (Disposizioni finali). - 1. Entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificati il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 2002,  n.  314,  e  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,  n.  64,  al
          fine di armonizzarli con  le  disposizioni  introdotte  dal
          presente decreto legislativo. 
              2. All'art. 13, comma 1, della legge 5  dicembre  1988,
          n. 521, le parole: "Ministro dell'interno" sono  sostituite
          dalle seguenti: "capo del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco". 
              3. L'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n.
          930, e' sostituito dal seguente: "1.  Lo  stato  giuridico,
          l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta
          funzioni     tecniche,      amministrativo-contabili      e
          tecnico-informatiche   sono    regolati    dalle    vigenti
          disposizioni concernenti il personale in regime di  diritto
          pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.". 
              4.  I  provvedimenti  adottati  in   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n.
          139 e 13 ottobre 2005, n.  217,  continuano  ad  applicarsi
          fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti
          dalle  medesime  disposizioni  sostituite,   modificate   o
          integrate dal presente  decreto  legislativo.  Il  presente
          decreto, munito del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserito
          nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
          Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di
          osservarlo e di farlo osservare.».