Art. 12 Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 18 (Disposizioni finali). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. 2. All'art. 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: "Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 3. L'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: "1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.". 4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».