Art. 25 
 
 
                 Aziende agrarie e aziende speciali 
 
  1. Alle istituzioni  scolastiche  possono  essere  annesse  aziende
agrarie o  speciali  prive  di  autonomia  e  personalita'  giuridica
propria, con finalita' didattiche  e  formative  perseguite  mediante
attivita' pratiche e dimostrative. 
  2.  La  direzione  dell'azienda  spetta  di  norma   al   dirigente
scolastico. Qualora  ricorrano  speciali  circostanze,  la  direzione
dell'azienda  puo'  essere  affidata  dal  dirigente  a  un   docente
particolarmente  competente,  che  sottopone   all'approvazione   del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e  la
gestione economica e finanziaria. 
  3. La gestione dell'azienda deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur
soddisfacendo le finalita'  di  cui  al  comma  1.  Al  fine  di  non
compromettere il perseguimento  dei  predetti  criteri  di  gestione,
l'attivita' didattica,  che  puo'  riferirsi  a  tutte  le  attivita'
produttive dell'azienda, si  svolge,  di  norma,  su  una  superficie
limitata   dell'azienda   stessa,   predeterminata   dal    dirigente
scolastico. 
  4. La  gestione  dell'azienda  annessa  all'istituzione  scolastica
costituisce una specifica  attivita'  del  programma  annuale,  della
quale il programma stesso indica,  in  apposita  scheda  illustrativa
finanziaria, le entrate e le spese. 
  5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare in particolare: 
    a) l'indirizzo economico produttivo; 
    b) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
    c) le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con
i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi  con
l'utilizzazione delle medesime; 
    d) le entrate  e  le  spese  complessive  che  l'azienda  prevede
rispettivamente  di  riscuotere  e  sostenere  e,  qualora  non   sia
possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte  dagli
appositi  accantonamenti  dell'azienda  o  dall'eventuale  avanzo  di
amministrazione   dell'istituzione   scolastica,    necessarie    per
conseguirlo secondo quanto previsto dal comma 9. 
  6. I risultati della gestione dell'azienda in termini  di  utili  e
perdite  sono  riportati  nel   conto   consuntivo   dell'istituzione
scolastica, cui e' allegata una specifica relazione illustrativa  del
direttore dell'azienda. 
  7. Le scritture contabili  dell'azienda  sono  distinte  da  quelle
dell'istituzione  scolastica  e  sono  tenute  con  le  regole  e   i
meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i  registri  e
libri ausiliari che si rendono necessari. 
  8. I ricavi rinvenienti dalla predetta attivita' sono impiegati per
la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati
in  un  apposito   fondo   dello   stato   patrimoniale,   destinato,
prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di  gestione  e
in  subordine  al  miglioramento  e  incremento  delle   attrezzature
didattiche. 
  9. Qualora il fondo di cui al comma  8  non  sia  sufficiente  alla
copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono  essere
coperte,  previa  delibera   del   Consiglio   d'istituto,   mediante
prelevamento   dall'avanzo   di   amministrazione    dell'istituzione
scolastica. 
  10. Nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia  dovuta
a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari  e
non  sia  possibile  un  ridimensionamento  strutturale  dell'azienda
medesima, il  Consiglio  d'istituto  ne  dispone  la  chiusura  e  il
direttore dell'azienda provvede  alla  liquidazione  del  patrimonio,
destinando  le  attivita'   eventualmente   residuate   a   finalita'
didattiche e formative. 
  11.  Le  riscossioni  e  i  pagamenti  dell'azienda  sono  gestiti,
unitamente a quelli dell'istituzione scolastica,  su  un  solo  conto
corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica  contabilita'
speciale di tesoreria unica, mantenendo  a  livello  di  contabilita'
interna la separazione contabile tra le due gestioni. 
  12. In  relazione  alle  dimensioni  e  alle  capacita'  produttive
dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto  che  gestisce  il
servizio di cassa dell'istituzione scolastica a  norma  dell'articolo
20, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
In ogni caso, le entrate derivanti dalla gestione  dell'azienda  sono
riversate dall'istituto  cassiere  sul  sottoconto  fruttifero  della
contabilita' speciale di tesoreria statale intestata  all'istituzione
scolastica  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di
assoggettamento al sistema di tesoreria unica. 
  13. I beni delle aziende  agrarie  o  speciali  sono  iscritti  nel
relativo inventario dell'istituzione scolastica. 
  14. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto  per
i produttori agricoli che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle
altre aziende speciali si applica il regime  fiscale  previsto  dalla
normativa vigente secondo il tipo di attivita' svolta.