Art. 25 Aziende agrarie e aziende speciali 1. Alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalita' giuridica propria, con finalita' didattiche e formative perseguite mediante attivita' pratiche e dimostrative. 2. La direzione dell'azienda spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione dell'azienda puo' essere affidata dal dirigente a un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica e finanziaria. 3. La gestione dell'azienda deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur soddisfacendo le finalita' di cui al comma 1. Al fine di non compromettere il perseguimento dei predetti criteri di gestione, l'attivita' didattica, che puo' riferirsi a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente scolastico. 4. La gestione dell'azienda annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale il programma stesso indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese. 5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare in particolare: a) l'indirizzo economico produttivo; b) gli obiettivi che si intendono perseguire; c) le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; d) le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo secondo quanto previsto dal comma 9. 6. I risultati della gestione dell'azienda in termini di utili e perdite sono riportati nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica, cui e' allegata una specifica relazione illustrativa del direttore dell'azienda. 7. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. 8. I ricavi rinvenienti dalla predetta attivita' sono impiegati per la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche. 9. Qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere coperte, previa delibera del Consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. 10. Nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima, il Consiglio d'istituto ne dispone la chiusura e il direttore dell'azienda provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attivita' eventualmente residuate a finalita' didattiche e formative. 11. Le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sono gestiti, unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, su un solo conto corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilita' interna la separazione contabile tra le due gestioni. 12. In relazione alle dimensioni e alle capacita' produttive dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 20, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda. In ogni caso, le entrate derivanti dalla gestione dell'azienda sono riversate dall'istituto cassiere sul sottoconto fruttifero della contabilita' speciale di tesoreria statale intestata all'istituzione scolastica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al sistema di tesoreria unica. 13. I beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica. 14. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle altre aziende speciali si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente secondo il tipo di attivita' svolta.