Art. 26 
 
 
                      Attivita' per conto terzi 
 
  1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  svolgere  attivita'   di
progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al  fine
di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative. 
  2. La gestione delle attivita' per conto terzi deve essere condotta
secondo criteri di rendimento economico, di efficacia,  efficienza  e
di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1. 
  3. La gestione delle attivita'  per  conto  terzi  costituisce  una
specifica attivita' del programma  annuale,  della  quale  lo  stesso
programma indica, in apposita  scheda  illustrativa  finanziaria,  le
entrate  e  le  spese,  nonche'  una  quota  di  spese  generali,  di
ammortamento   e   deperimento   delle    attrezzature    a    favore
dell'istituzione scolastica. 
  4. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare: 
    a) il tipo di attivita' che si intende realizzare; 
    b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione; 
    c) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
    d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con
i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi  con
l'utilizzazione delle medesime; 
    e)  le  entrate  e  le   spese   complessive   che   si   prevede
rispettivamente di riscuotere e sostenere. 
  5. Le attivita'  per  conto  terzi  sono  oggetto  di  contabilita'
separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi  movimenti
finanziari  sono   rilevati   nella   contabilita'   della   medesima
istituzione scolastica, in specifiche voci  di  entrata  e  di  spesa
classificate Ā«attivita' per conto terziĀ». 
  6. I risultati conseguiti, in termini  di  entrate  e  spese,  sono
riportati nel rendiconto  e  nel  conto  consuntivo  dell'istituzione
scolastica  e  specificamente  illustrati  nella  relazione  di   cui
all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese
costituisce     incremento     dell'avanzo     di     amministrazione
dell'istituzione scolastica. Qualora i proventi non coprano tutte  le
spese  previste,  il   Consiglio   d'istituto   dispone   l'immediata
cessazione delle attivita' a favore di terzi. 
  7. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti  unitamente  a  quelli
dell'istituzione scolastica con un solo conto corrente  e  attraverso
un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale. 
  8. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono  dovuti  i
tributi nella misura e con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
tributario.