Art. 26 Attivita' per conto terzi 1. Le istituzioni scolastiche possono svolgere attivita' di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative. 2. La gestione delle attivita' per conto terzi deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1. 3. La gestione delle attivita' per conto terzi costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica. 4. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare: a) il tipo di attivita' che si intende realizzare; b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione; c) gli obiettivi che si intendono perseguire; d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere. 5. Le attivita' per conto terzi sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate Ā«attivita' per conto terziĀ». 6. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. Qualora i proventi non coprano tutte le spese previste, il Consiglio d'istituto dispone l'immediata cessazione delle attivita' a favore di terzi. 7. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale. 8. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario.