Art. 27 Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche 1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalita' di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita' giuridica e di autonomia proprie. 2. La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma 1 e' affidata agli organi delle istituzione scolastiche cui sono annessi secondo le disposizioni normative vigenti e le attribuzioni previste dal presente regolamento. 3. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 4. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica. 5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare: a) il tipo di attivita' che si intende realizzare; b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione; c) gli obiettivi che si intendono perseguire; d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi; e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere. 6. Le attivita' convittuali sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attivita' convittuali». 7. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per la riduzione della retta dei convittori e il miglioramento delle attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per piu' di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima. 8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale. 9. Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di terzi con le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature. 10. I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica. 11. Per le attivita' previste dal presente articolo sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario vigente.