Art. 27 
 
 
     Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche 
 
  1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche,  con  finalita'
di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e  fisico  dei
giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita'  giuridica  e
di autonomia proprie. 
  2. La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma  1
e' affidata  agli  organi  delle  istituzione  scolastiche  cui  sono
annessi secondo le disposizioni normative vigenti e  le  attribuzioni
previste dal presente regolamento. 
  3. La gestione dei convitti annessi  alle  istituzioni  scolastiche
deve essere condotta secondo  criteri  di  rendimento  economico,  di
efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita'
di cui al  comma  1,  e  deve  garantire  l'utilizzo  ottimale  delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 
  4. La gestione dei convitti annessi  alle  istituzioni  scolastiche
costituisce una specifica  attivita'  del  programma  annuale,  della
quale lo stesso programma indica,  in  apposita  scheda  illustrativa
finanziaria, le entrate e  le  spese,  nonche'  una  quota  di  spese
generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature  a  favore
dell'istituzione scolastica. 
  5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma  7,  deve
indicare: 
    a) il tipo di attivita' che si intende realizzare; 
    b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione; 
    c) gli obiettivi che si intendono perseguire; 
    d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con
i relativi costi; 
    e)  le  entrate  e  le   spese   complessive   che   si   prevede
rispettivamente di riscuotere e sostenere. 
  6. Le attivita' convittuali sono oggetto di  contabilita'  separata
da  quella  dell'istituzione   scolastica.   I   relativi   movimenti
finanziari  sono   rilevati   nella   contabilita'   della   medesima
istituzione scolastica, in specifiche voci  di  entrata  e  di  spesa
classificate «attivita' convittuali». 
  7. I risultati conseguiti, in termini  di  entrate  e  spese,  sono
riportati nel rendiconto  e  nel  conto  consuntivo  dell'istituzione
scolastica  e  specificamente  illustrati  nella  relazione  di   cui
all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese
costituisce     incremento     dell'avanzo     di     amministrazione
dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per  la
riduzione  della  retta  dei  convittori  e  il  miglioramento  delle
attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per  piu'  di  tre
esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le  spese  previste,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente  locale  di
riferimento e con  delibera  del  Consiglio  d'istituto,  dispone  la
cessazione dell'attivita', destinando  le  strutture  a  un  utilizzo
economico produttivo,  comunque  connesso  ai  compiti  formativi  ed
educativi dell'istituzione medesima. 
  8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti  unitamente  a  quelli
dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e  attraverso
un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale. 
  9. Ai fini di una  gestione  ottimale  delle  strutture  e  di  una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto  salvo  il
normale funzionamento delle  attivita'  istituzionali,  l'istituzione
puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di  terzi  con
le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili  di  gestione  sono
destinati a ridurre la retta dei  convittori  nonche'  a  coprire  la
quota di spese generali  imputabile  a  dette  attivita'  e  servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature. 
  10. I beni dei convitti ed educandati sono  iscritti  nel  relativo
inventario dell'istituzione scolastica. 
  11. Per le attivita' previste dal presente articolo sono  dovuti  i
tributi nella misura e con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
tributario vigente.