Art. 28 
 
 
              Gestione dei convitti e degli educandati 
                 con istituzioni scolastiche annesse 
 
  1.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei  convitti  e  degli
educandati  e'  autonoma  e  separata  da  quella  delle  istituzioni
scolastiche annesse ai medesimi. 
  2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati
sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le  disposizioni  del
presente regolamento. 
  3. La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta  secondo
criteri di  rendimento  economico,  di  efficacia,  efficienza  e  di
economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al
fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 
  4.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei  convitti  e  degli
educandati e' disciplinata dalla  normativa  vigente  in  materia  di
contabilita' e finanza pubblica e da apposito  regolamento,  adottato
con  delibera  del  Consiglio   di   amministrazione   e   sottoposto
all'approvazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca.  Essa  si  conforma,  altresi',  alle  regole  e   ai
meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con  i  registri  e
libri ausiliari che si rendono necessari.