Art. 28 Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse 1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi. 2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento. 3. La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilita' e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Essa si conforma, altresi', alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.